IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  particolare
riferimento al comma 5, lettera c);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno
2003,  relativo  alle  modifiche  dei  termini  di  un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali;
  Vista  la  propria  determinazione  3 luglio  2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  156 del 7 luglio 2006, recante il prontuario
farmaceutico nazionale 2006;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e,  in
particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in
tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
  Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'
relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la stagione
2007-2008;
  Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products
(CHMP)  relative  alla  composizione  del  vaccino influenzale per la
stagione 2007-2008;
  Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per
i vaccini influenzali;
  Vista  la  circolare  n. 1 «Prevenzione e controllo dell'influenza:
raccomandazioni  per la stagione 2007-2008» del Ministro della salute
diffusa con nota del 2 agosto 2007;
  Visti  i  decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei
vaccini   influenzali   e  le  relative  domande  di  modifica  della
composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
  Preso  atto  della  positiva  conclusione  della procedura di mutuo
riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-scientifica  in  merito  alle  domande  di  variazione  della
composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

                             Determina:

                               Art. 1.

Autorizzazione  dell'aggiornamento  annuale  della  composizione  dei
vaccini  influenzali  per  la stagione 2007-2008 e divieto di vendita
                    della formulazione 2006-2007

  1.  E'  autorizzata  la  modifica della composizione specificata al
successivo  comma 2  dei  vaccini  influenzali di cui all'allegato 1,
parte integrante della presente determinazione.
  2.  I vaccini influenzali devono essere costituiti, per la stagione
2007-2008, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
    un ceppo simile al A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1);
    un ceppo simile al A/Wisconsin/67/2005 (H3N2);
    un ceppo simile al B/Malaysia/2506/2004.
  3.   Ogni  vaccino  deve  rispettare  i  requisiti  previsti  dalla
Farmacopea  europea  e  deve  contenere 15 \mug di emoagglutinina per
ceppo e per dose.
  4.  Il  limite  inferiore  dell'intervallo di confidenza al 95% del
controllo  di  attivita' deve indicare un contenuto di almeno 12 \mug
di emoagglutinina per ceppo e per dose.
  5.  I  lotti  di  tutti  i  vaccini  influenzali  prodotti  con  la
composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta
l'indicazione  della  stagione  2006-2007, devono essere ritirati dal
commercio  e,  comunque,  non possono piu' essere venduti al pubblico
ne' utilizzati.