IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
             gestione tributi e rapporto con gli utenti
  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che  prevede  l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati
per  l'azionamento  delle  autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria;
  Visto  il  decreto  31 dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14 gennaio  1994,  con  il  quale  sono state
stabilite  le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre  1994,  n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane,
deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
  Vista  la  determinazione  prot.  n. 3480/AGT del 14 febbraio 2007,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007, con la
quale  altri  enti  di  assistenza  e  di  pronto soccorso sono stati
ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
  Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dalle  competenti Direzioni
regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate
della   prescritta   documentazione,  con  le  quali  altri  enti  di
assistenza  e  di  pronto  soccorso hanno chiesto di essere ammessi a
fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Tenuto  conto  che  i  predetti enti sono in possesso dei requisiti
necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  alla  agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre  1995,  n.  504  e  dal  comma 1  dell'art.  1 del decreto
31 dicembre   1993   relativamente   ai   carburanti   consumati  per
l'azionamento   delle  autoambulanze  destinate  al  trasporto  degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
    1350) «Associazione Volontari del Soccorso di Ivrea», con sede in
Ivrea (Torino);
    1351)  «Associazione di Pubblica Assistenza di Pienza ONLUS», con
sede in Pienza (Siena);
    1352)  «Pia  Istituzione  di  Misericordia Gruppo Donatori Sangue
Monticiano», con sede in Monticiano (Siena);
    1353) «Confraternita di Misericordia e SS. Sacramento Porto Santo
Stefano», con sede in Monte Argentario, localita' Porto Santo Stefano
(Grosseto);
    1354)  «Blu  Pubblica  Assistenza  ONLUS»,  con sede in Falconara
Marittima (Ancona);
    1355) «Il Buon Pastore», con sede in Giffone (Reggio Calabria);
    1356)   «Pubblica   Assistenza   Servizio  Sanitario  -  P.A.S.S.
Soccorso», con sede in Sassari;
    1357)  «Associazione Volontari Protezione Civile Monte Arci», con
sede in Marrubiu (Oristano).
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2007
                           Il direttore dell'area centrale: De Santis