IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal
Direttore  generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della
direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  Direttore  generale  del  tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visto  il  decreto-legge  13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  10 febbraio  1996,  n. 53, recante, fra
l'altro,  disposizioni  urgenti  in  materia di estinzione di crediti
d'imposta,  ed,  in  particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce
che,  per l'estinzione dei crediti d'imposta ivi indicati, relativi a
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre  1992, si provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza
1° gennaio  1997,  fino  all'importo  di  lire  6.000  miliardi,  con
caratteristiche,  modalita' e procedure di assegnazione da stabilirsi
con apposito decreto ministeriale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 787053 del 7 maggio 1996, come
risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre
1998,  con  il  quale,  in  applicazione  dell'art.  1-bis del citato
decreto-legge  n.  526  del  1995,  si  e'  provveduto  a  fissare le
caratteristiche  dei  titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che
ai  soggetti  creditori  d'imposta venissero assegnati certificati di
credito del Tesoro decennali, con decorrenza 1° gennaio 1997, a tasso
d'interesse  variabile,  da  determinarsi  con le modalita' di cui al
decreto stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  474726  dell'11 giugno  1999,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale
n.  172  del  24 luglio  1999,  con  il  quale  e' stata disposta, in
attuazione  dell'art.  1-bis  del  ricordato decreto-legge n. 526 del
1995,  l'emissione  della  prima  tranche dei suddetti certificati di
credito  del  Tesoro  e  la  loro  assegnazione ai soggetti creditori
d'imposta  indicati negli elenchi allegati al decreto stesso, tramite
le banche mandatarie ivi indicate;
  Vista  la  lettera n. 903196 del 20 settembre 2007, con la quale la
Banca  d'Italia ha rappresentato che Capitalia S.p.A. ha segnalato di
avere in giacenza importi (indicati nell'elenco allegato alla lettera
stessa)  corrispondenti  al  capitale  e  agli  interessi  di  alcuni
certificati  emessi con il citato decreto, per i quali non si e' resa
possibile la assegnazione agli aventi diritto;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  emanare disposizioni ai fini della
restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli
scaduti e non assegnati ed alle relative cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  la  restituzione  all'erario,  da  parte di Capitalia
S.p.A.,  delle  somme  corrispondenti  ai  certificati di credito del
Tesoro   1° gennaio   1997/2007,  emessi  per  gli  importi  indicati
nell'elenco  allegato  al  presente  decreto,  per  i quali non si e'
potuto procedere alla assegnazione agli aventi diritto, nonche' delle
somme corrispondenti alle relative cedole.
  Qualora,  successivamente  al  compimento dell'operazione, si renda
possibile   l'attribuzione  delle  somme  ai  soggetti  a  suo  tempo
assegnatari,  questi  verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate
con le consuete modalita' ordinarie di erogazione.