IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 307, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  22 luglio  1994,  n.  457, recante, fra
l'altro,  disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta,
ed, in particolare:
    l'art.   5,  commi 1  e  1-bis,  con  cui  si  e'  stabilito  che
all'estinzione   dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei  redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
relative  agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre  1989, si provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
    l'art.  5,  comma 2,  con  cui  si  stabiliscono  le modalita' di
calcolo  del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del
Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e
le procedure di assegnazione dei titoli stessi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  398876  del 22 dicembre 1994,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con
il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307
del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di
cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta
venissero  assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con
godimento   1° gennaio   1995,  a  tasso  d'interesse  variabile,  da
determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
    n.  788632  del  19 dicembre  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  7  alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997 -
serie generale;
    n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  145  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 166 del 18 luglio 1997 - serie
generale;
con  i  quali e' stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato
decreto-legge  n.  307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches
dei suddetti certificati di credito del tesoro e la loro assegnazione
ai  soggetti  creditori  d'imposta indicati negli elenchi allegati ai
decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;
  Vista  la  lettera n. 903186 del 20 settembre 2007, con la quale la
Banca  d'Italia ha rappresentato che Capitalia S.p.a. ha segnalato di
avere in giacenza importi (indicati nell'elenco allegato alla lettera
stessa)  corrispondenti  al  capitale  e  agli  interessi  di  alcuni
certificati  emessi  con i citati decreti, per i quali non si e' resa
possibile la assegnazione agli aventi diritto;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  emanare disposizioni ai fini della
restituzione all'erario delle somme corrispondenti ai suddetti titoli
scaduti  e  non  assegnati,  alle  relative  cedole ed agli eventuali
titoli   di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  lire,  rimborsati
anticipatamente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  la  restituzione  all'erario,  da  parte di Capitalia
S.p.a.,  delle  somme  corrispondenti  ai  certificati di credito del
tesoro   1° gennaio   1995/2003,  emessi  per  gli  importi  indicati
nell'elenco  allegato  al  presente  decreto,  per  i quali non si e'
potuto  procedere  alla  assegnazione  agli  aventi diritto; dovranno
contestualmente essere restituiti gli importi delle relative cedole e
dei  titoli  di  importo  inferiore  a  5 milioni di lire, rimborsati
anticipatamente   ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  legislativo
24 giugno 1998, n. 213.
  Qualora,  successivamente  al  compimento dell'operazione, si renda
possibile   l'attribuzione  delle  somme  ai  soggetti  a  suo  tempo
assegnatari,  questi  verranno soddisfatti dall'Agenzia delle entrate
con le consuete modalita' ordinarie di erogazione.