IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  117,  comma 2,  lettera m)  della  Costituzione  che
attribuisce  allo  Stato  la  competenza  di  determinare  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti su tutto il territorio nazionale ed il
comma 3  che  individua tra la materie di legislazione concorrente la
tutela della salute;
  Visto il Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica del 7 aprile 2006 che individua gli
obiettivi  da  raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto  alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito
sanitario  e  che  prevede  che  i  suddetti  obiettivi  si intendono
conseguibili  nel  rispetto  dell'accordo  del 23 marzo 2005 ai sensi
dell'art.  1,  comma  173  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nei
limiti  e  in  coerenza  con  le risorse programmate nei documenti di
finanza  pubblica  per  il  concorso dello Stato al finanziamento del
SSN;
  Vista  l'intesa  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
del   23 marzo   2005   (repertorio  atti  n.  2271)  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 105 del
7 maggio 2005;
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  tra  Governo,  regioni  e province
autonome   di   Trento  e  Bolzano  sul  «Patto  per  la  salute  del
28 settembre 2006»;
  Visto  il  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 che all'art. 6 ha
previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   da  adottare  entro  il  30 novembre  2001,  dei  livelli
essenziali   di   assistenza,   ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», art. 1, comma 805 che istituisce, per il triennio
2007-2009,  un Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del
Piano  sanitario  nazionale,  al  fine  di  rimuovere  gli  squilibri
sanitari  connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le
varie  realta'  regionali  nelle  attivita'  realizzative  del  Piano
sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 807 della legge citata che affida al Ministro
della  salute  la  definizione  delle linee progettuali relative alle
materie di cui al comma 806;
  Considerato  che  il  PSN  2006-2008  vede  impegnati lo Stato e le
regioni  in  azioni  concertate  e  coordinate  che  possono generare
programmi  specifici  nella  realizzazione di attivita' finalizzate a
promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;
  Considerato  che  il  PSN  assume  la  necessita' che lo Stato e le
regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare le
strategie  condivise  al  fine  di  superare le disuguaglianze ancora
presenti  in  termini  di risultati di salute, di accessibilita' e di
promozione  di una sempre maggiore qualita' dei servizi, nel rispetto
delle autonomie regionali e delle diversita' territoriali;
  Considerato  che  nell'attuale  quadro di federalismo sanitario, il
PSN  indica  la  necessita' che Governo e regioni concordino linee di
indirizzo  perche'  le  strategie  individuate  possano declinarsi in
programmi  attuativi,  nel rispetto delle autonomie regionali e delle
diversita' territoriali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'accesso  al fondo di cofinanziamento per l'anno 2007 dei progetti
attuativi  del Piano sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 805
della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, e' consentito alle regioni e
alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  che presentino, con
riferimento  alle materie di cui all'art. 1, comma 806 della legge n.
296/2006  e  nell'ambito  dei  progetti di cui all'art. 1, comma 34 e
34-bis  della  legge  n. 662/1996, progettualita' specifiche coerenti
con   le   linee  indicate  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.