IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio
1991,  in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1;
  Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,   risultano   iscritte,   fra   le  altre,  le  sostanze  attive
azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron,
calcio-proesadione e fluroxipir;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre
1999,  che  ha  recepito  la direttiva 98/47/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al   1° luglio  2008,  della  sostanza  attiva
azossistrobina   nell'allegato   I  del  citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999,
che   ha   recepito  la  direttiva  97/73/CE  della  Commissione  con
l'iscrizione,   fino  al  31 dicembre  2008,  della  sostanza  attiva
imazalil  nell'allegato  I  del  citato  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 maggio  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 175 del 28 luglio
1999  che  ha  recepito  la  direttiva 99/01/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al  31 gennaio  2009,  della  sostanza  attiva
kresoxim-metile   nell'allegato  I  del  citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999,  che  ha  recepito  la direttiva 99/73/CE della Commissione con
l'iscrizione,  fino  al  1° settembre  2009,  della  sostanza  attiva
spiroxamina  nell'allegato  I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° ottobre  1999 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1999  che  ha  recepito  la  direttiva 99/80/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino   al  1° ottobre  2009,  della  sostanza  attiva
azimsulfuron  nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001,
che  ha  recepito  la  direttiva  2000/50/CE  della  Commissione  con
l'iscrizione,   fino   al  20 ottobre  2010,  della  sostanza  attiva
calcio-proesadione  nell'allegato  I  del  citato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre
2001,  che  ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con
l'iscrizione,   fino  al  30 novembre  2010,  della  sostanza  attiva
fluroxipir  nell'allegato  I  del citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della
medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore
a  10  anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione
puo'  essere  rinnovata  per  un  ulteriore  periodo di 10 anni se la
sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1
del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  per  il rinnovo e' necessario presentarne istanza
alla  Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni
prima  della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e'
stata  presentata  per  le  sostanze attive azossistrobina, imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir;
  Considerato  che  occorre  stabilire  delle  norme  dettagliate,  a
livello  comunitario,  per  la  presentazione  e  la  valutazione  di
eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per
ognuna  di  tali  sostanze  attive per confermarne la loro iscrizione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  e' stato pertanto necessario prorogare il termine
d'iscrizione  delle  citate  sostanze  attive  nell'allegato  I della
direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio  1991  in  attesa  che  vengano
stabilite   tali  procedure  comunitarie  e  per  permettere  poi  ai
notificanti   delle   sostanze   attive   azossistrobina,   imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir   di   presentare  le  eventuali  ulteriori  informazioni,
necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione;
  Considerato  che  e'  necessario  recepire  la direttiva 2007/21/CE
della  Commissione  del  10 aprile  2007  che  modifica  la direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione
nell'allegato I delle citate sostanze attive;
  Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori
informazioni  e  in  base  a  queste  decidere  se  mantenere  o meno
l'iscrizione  di  tali  sostanze  attive nell'allegato I la direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;

                              Decreta:


                                Art.1

  1.  L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato,
per    le    sole    sostanze    attive   azossistrobina,   imazalil,
kresoxim-metile,   spiroxamina,  azimsulfuron,  calcio-proesadione  e
fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.