IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  in  materia  di  rivalutazione  della retribuzione di
riferimento  per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni iniziali. comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  20  della  legge  28 febbraio  1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone  peraltro  che essa possa avere luogo solo in presenza di una
variazione  non  inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 gennaio  2007  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici  colpiti  dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
con   decorrenza   1° gennaio  2003  e  riliquidazione  delle  stesse
prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
177 resa in data 11 maggio 2007;
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno
2005, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 2 per cento;
  Vista  la  conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove
e'  stato  acquisito  l'assenso  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministero  della  salute per l'adozione del presente
provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni  economiche  a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e  dei loro superstiti, e' fissata in Euro 52.157,57, con effetto dal
1° luglio 2007.