IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dall'art.  14  del  decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Vlsto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  in  materia  di  rivalutazione  della retribuzione di
riferimento  per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto all'anno precedente e che
tali   incrementi  annuali  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui
scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n.   41,  rispetto  alla  retribuzione  presa  a  base  per  l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 settembre 2006, concernente la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAlL dal 1° luglio
2006 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
177 dell'11 maggio 2007;
  Vista la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e  impiegati  intervenuta  nel  2006  rispetto  a  quella  del  2005,
calcolata dall'ISTAT pari a 2 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista  la  conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove
e'  stato  acquisito  l'assenso  del  Ministero dell'economia e delle
finanze per l'adozione del presente provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente  e  per morte e' fissata, a decorrere dal
1° luglio 2007, in Euro 19.738,62.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal
1° giugno  1993,  in  favore  dei  lavoratori  di  cui  all'art. 205,
comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio
2007  in  Euro  13.078,80,  pari  al minimale di legge previsto per i
lavoratori dell'industria.