Nell'ambito  della  normativa prudenziale armonizzata sul rischio
di credito, dettata dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, le
esposizioni  nei  confronti  delle  banche  multilaterali di sviluppo
(BMS)   incluse  in  un  apposito  elenco  (cfr.  allegato  VI  della
direttiva, parte 1, punto 20) o da queste garantite sono assoggettate
a   ponderazione  zero  indipendentemente  dal  rating  esterno  loro
eventualmente assegnato.
    Nelle  Nuove  disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche
(Circolare  n.  263  del 27 dicembre 2006), detto elenco e' riportato
fra  le norme in materia di metodologia standardizzata per il rischio
di  credito  (Tit.  II,  Cap. 1, Parte prima, Sez. III, paragrafo 6),
richiamate  anche  dalla  disciplina sul metodo IRB (Tit. II, Cap. 1,
Parte seconda, Sez. II, paragrafo 2) e da quella sulla concentrazione
dei rischi (Tit. V, Cap. 1, Sez. III, paragrafo 1 e All. A).
    L'elenco  delle BMS contenuto nella direttiva 2006/48/CE e' stato
successivamente  aggiornato  dalla  direttiva 2007/18/CE del 27 marzo
2007  per  aggiungervi  lo «Strumento internazionale di finanziamento
per le vaccinazioni» e la «Banca islamica di sviluppo».
    In  relazione a quanto precede, si fa presente che la lista delle
BMS  contenuta  nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per
le  banche  e'  integrata  con l'aggiunta delle due istituzioni sopra
menzionate.
      Roma, 9 ottobre 2007