IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro,
disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, nonche' il codice deontologico e di buona condotta
concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia
di protezione dei dati personali» - allegato A.2;
Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante
«Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti
e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali», registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271
del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in
particolare:
l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite;
l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento;
l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione
dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati
giudiziari;
Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella
quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che
rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da
parte di soggetti pubblici;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005
al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi
di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi
degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali
effettuati, per le finalita' di interesse pubblico individuate dalla
legge, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del
Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del
personale e di contenzioso, nonche' di formazione;
Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni
effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai
precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle
operazioni di comunicazione a terzi;
Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati
enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le
finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge:
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli
allegati e' stato verificato il rispetto dei principi e delle
garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non
eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita'
delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di
rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonche'
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime
operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di
spesa a carico dell'Amministrazione;
Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20,
comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria,
nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza
del 9 luglio 2007;
Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora
innanzi denominato «Codice», il regolamento identifica le tipologie
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte
del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, gia'
regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonche' dal codice
deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati
personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.
2. Il presente regolamento identifica altresi' i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai
trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso,
nonche' di formazione, da parte degli enti pubblici non economici
sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville
Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di
Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale
degli Italiani», istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n.
1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana,
istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi,
istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica,
istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto
Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934;
Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n.
359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della
liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003, n. 174, e' il seguente:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. 1 dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. in applicazione dell'art. 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», si veda in note alla premessa.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», si
veda in note alla premessa.
- Il testo della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante
«Provve-dimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1971,
n. 202.
- Il testo della legge 16 marzo 1987, n. 118, recante
«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in
Atene», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
1987, n. 73.
- Il testo del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1447, recante «Conferimento della personalita' giuridica
alla Fondazione del "Vittoriale degli Italiani"», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1937, n.
202; il testo della legge di conversione 27 dicembre 1937,
n. 2554 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 febbraio 1938, n. 46.
- Il testo della legge 14 agosto 1952, n. 1230, recante
«Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1952,
n. 225.
- Il testo del regio decreto 2 aprile 1938, n. 354,
recante «Erezione in ente morale e approvazione dello
statuto della Fondazione "Guglielmo Marconi"», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1938, n.
93.
- Il testo del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n.
223, recante «Costituzione di un Regio istituto di
numismatica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 febbraio 1936, n. 45.
- Il testo del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068,
recante «Attribuzione alla Societa' nazionale per la storia
del Risorgimento del titolo di "Regio istituto per la
storia del Risorgimento italiano"», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1935, n. 152.
- Il testo del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1226, recante «Coordinamento degli istituti nazionali di
studi storici in Roma», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 agosto 1934, n. 180; il testo della legge
di conversione 20 dicembre 1934, n. 2124, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1935, n. 13.
- Il testo del decreto legislativo luogotenenziale
28 settembre 1944, n. 359, recante «Ricostituzione
dell'Accademia Nazionale dei Lincei», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (serie speciale) del 9 dicembre 1944, n.
92.
- Il testo della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante
«Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante
«Istituzione in Roma di un Museo storico della
Liberazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
maggio 1957, n. 117.