IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
  Visto  il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  226, recante
orientamento   e   modernizzazione   del   settore   della   pesca  e
dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57,  che  all'art.  10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
modernizzazione  del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art.  1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art.
6,  sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e
definisce la figura dell'imprenditore ittico;
  Visto  il  Reg.  CE  875/07  della  Commissione  europea,  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis  nel  settore  della  pesca,  che  prevede la possibilita' di
concedere   aiuti,   non  corrispondenti  ai  criteri  dell'art.  87,
paragrafo 1,  del  Trattato  CE, e quindi non soggetti all'obbligo di
notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
  Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2007 che concede contributi
finanziari  a  fondo  perduto  a  favore  degli  imprenditori  ittici
nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime;
  Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione del
citato decreto al fine di concedere i contributi previsti dall'art. 3
del predetto decreto per singola unita' produttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  soggetti  beneficiari  del  presente  decreto sono le imprese da
pesca   nazionali  che  esercitano  l'attivita'  di  pesca  in  acque
marittime  con  unita'  abilitate  all'esercizio della pesca costiera
locale  entro  sei  miglia  dalla  costa,  iscritte nei Registri navi
minori  e  galleggianti  tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro,
Ancona,   San   Benedetto,  Ortona,  Pescara,  Termoli,  Manfredonia,
Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro
uffici dipendenti.
  L'importo del contributo de minimis, per singola unita' produttiva,
non  potra' superare per il triennio di riferimento il limite massimo
stabilito dai regolamenti comunitari.