IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante
orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art.
6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e
definisce la figura dell'imprenditore ittico;
Visto il Reg. CE 875/07 della Commissione europea, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita' di
concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87,
paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di
notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2007 che concede contributi
finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici
nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione del
citato decreto al fine di concedere i contributi previsti dall'art. 3
del predetto decreto per singola unita' produttiva;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da
pesca nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque
marittime con unita' abilitate all'esercizio della pesca costiera
locale entro sei miglia dalla costa, iscritte nei Registri navi
minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro,
Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia,
Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro
uffici dipendenti.
L'importo del contributo de minimis, per singola unita' produttiva,
non potra' superare per il triennio di riferimento il limite massimo
stabilito dai regolamenti comunitari.