IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
in legge 15 giugno 2002, n. 112;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
Visto il decreto legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e
successive modificazioni, che conferisce al Comitato
interministeriale prezzi la potesta' di istituire Casse conguaglio e
stabilire le modalita' delle relative contribuzioni e riconosce ai
Comitati provinciali prezzi, nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni, i medesimi poteri e facolta' spettanti al Comitato
interministeriale prezzi;
Vista la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova
del 21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio
acquedotti genovesi con il compito di provvedere alla perequazione
dei costi rapportati alle aziende acquedottistiche operanti nel
comune di Genova al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe
idriche della citta' di Genova;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la
disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorita'
d'ambito territoriale col compito di assolvere all'attivita' di
perequazione, prima di competenza della Cassa conguaglio acquedotti
genovesi;
Visto il verbale n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il
Comitato di gestione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi ha
preso atto del venir meno delle funzioni della Cassa, assorbite
dall'Autorita' di ambito territoriale ai sensi della citata legge n.
36/1994;
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302
del 21 dicembre 2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di
gestione della Cassa conguaglio;
Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 98/1948
i quali dispongono che le casse e i fondi Conguaglio sono sottoposti
alla vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del
tesoro e che per ogni Cassa e' nominato un revisore in rappresentanza
dell'Amministrazione del Tesoro;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce:
«Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque
la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
o che si trovano in condizioni economico di grave dissesto o sono
nell'impossibilita' concreta di attuare i propri fini statutari,
devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita'
stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari»;
Visti l'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 1404/1956 e
l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 in base ai
quali i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione
degli enti soggetti a vigilanza dello Stato, interessanti comunque la
finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili,
sono di competenza del Ministro per il tesoro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, cosi' come
sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006,
concernente la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti
disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il rinvio
ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o
piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile 2007 con il quale vengono attribuite le competenze del
soppresso IGED all'Ispettorato generale di Finanza;
Ravvisata l'urgenza di dover procedere, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, alla soppressione e
messa in liquidazione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e
all'affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale di Finanza;
Decreta:
A far data dal 1° aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 della legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, la Cassa
conguaglio acquedotti genovesi e' soppressa e posta in liquidazione.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero dell'economia
e delle finanze a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della
Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa