IL DIRIGENTE
della Direzione generale per gli enti cooperativi
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del
15 maggio 2003;
Visti i decreti del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e
dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi
del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase
liquidatoria;
Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da
parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241
del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2007;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile sono
sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del
presente decreto.