IL DIRIGENTE
          della Direzione generale per gli enti cooperativi
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  parere della Commissione centrale per le cooperative del
15 maggio 2003;
  Visti  i  decreti  del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003  concernenti la determinazione del limite temporale e
dell'importo  minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio
ex  art.  2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del
liquidatore;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per gli enti cooperativi
del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;
  Considerato  che  dagli  accertamenti effettuati, le cooperative di
cui  all'allegato  elenco,  si  trovano nelle condizioni previste dal
citato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato  altresi'  che  il  provvedimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Preso  atto  che  non  sono pervenute richieste e/o osservazioni da
parte  dei  soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241
del  1990,  a seguito dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile  sono
sciolte,  senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.