IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e, in
particolare,  l'art.  35,  comma 2,  il quale prevede che il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero della salute, determina il numero dei posti da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
    Visto   il   decreto   in   data  31 ottobre  1991  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute,  che  ha  individuato  le  specializzazioni mediche di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
    Visto  l'accordo  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le provincie
autonome  di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 18 aprile
2007  della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero
globale   dei   medici   specialisti   da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione  e  sui  contingenti  dei  contratti  di  formazione
specialistica  da  assegnare  alle scuole di specializzazione mediche
per  l'anno  accademico 2006-2007 di cui all'art. 35, primo comma del
decreto legislativo n. 368/1999;
    Visto   il  decreto  del  Ministero  della  salute  in  corso  di
perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca e con il Ministero dell'economia e
delle  finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti
da  formare  nelle  scuole  di specializzazione per l'anno accademico
2006-2007,  pari  a  7.003  unita'  e  la  determinazione  del numero
complessivo  dei  contratti  di formazione specialistica da assegnare
nell'anno  accademico  2006-2007, pari a complessivi n. 5.000, con la
conseguente   ripartizione   per  ciascuna  tipologia  di  scuola  di
specializzazione;
    Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
    Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare quale criterio base per
l'assegnazione  dei  contratti  di formazione specialistica quello di
assicurare  la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle
capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture
inserite  nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di
una  propria  rete  formativa,  sulla  base  del volume assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
    Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'    delle   strutture   universitarie   della   formazione
specialistica;
    Vista  la nota del 19 dicembre 2006, prot. n. 25070, con la quale
il  Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare
ha  rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi
del  citato  decreto  legislativo  n. 368/1999, art. 35, comma 3, per
l'anno accademico 2006-2007;
    Vista  la nota del 14 novembre 2006, prot. 850/A A.6/13-7391, con
la  quale  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della pubblica
sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno
accademico 2006-2007;
    Viste  le  note  nn.  339/IX/88439  e  339/IX/94958,  in data 6 e
9 marzo  u.s.,  del  Ministero  degli  affari esteri, con la quale e'
stato   comunicato   l'elenco   dei  posti  da  riservare  ai  medici
provenienti  da  Paesi  in  via  di  sviluppo,  per l'anno accademico
2006-2007,  come  previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 368/1999;
    Visto  l'art.  46,  comma 2  del  predetto decreto legislativo n.
368/1999,  come  modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23
dicembre 2005;
    Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis,
che  integra  il  comma  5  dell'art.  39, del decreto legislativo n.
286/1998,  prevedendo  l'accesso,  a  parita'  di  condizioni con gli
studenti  italiani,  anche  alle  scuole  di specializzazione per gli
stranieri  titolari  di  carta  di  soggiorno,  ovvero di permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari,  per  asilo  politico,  per asilo umanitario, o per motivi
religiosi,   ovvero   agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  titolo  di  studio superiore conseguito in Italia o, se
conseguito all'estero, equipollente;
    Ritenuto  necessario,  nell'assegnazione dei posti, come previsto
nell'accordo  tra  il Governo, le regioni e le provincie autonome del
18 aprile   2007,  di  tenere  conto,  per  quanto  possibile,  delle
priorita' espresse nei fabbisogni regionali;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n.  172,  del  6  marzo  2006,
concernente  il  «Regolamento  concernente modalita' per l'ammissione
dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
    Sentito il Ministero della salute,
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per l'anno accademico 2006-2007 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione  dei  contratti  di formazione specialistica di cui
all'art.  35,  comma  2,  del  decreto  legislativo n. 368/1999, alle
scuole  di  specializzazione  individuate  nel  decreto  ministeriale
31 ottobre  1991  e  successive modificazioni ed integrazioni, citato
nelle  premesse,  e'  di  n.  5.000 cosi' come indicato nella tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
alla III colonna.