IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 18 aprile 2007 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2006-2007 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto del Ministero della salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2006-2007, pari a 7.003 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nell'anno accademico 2006-2007, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale; Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture universitarie della formazione specialistica; Vista la nota del 19 dicembre 2006, prot. n. 25070, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 3, per l'anno accademico 2006-2007; Vista la nota del 14 novembre 2006, prot. 850/A A.6/13-7391, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2006-2007; Viste le note nn. 339/IX/88439 e 339/IX/94958, in data 6 e 9 marzo u.s., del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'anno accademico 2006-2007, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005; Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39, del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo l'accesso, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente; Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei posti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome del 18 aprile 2007, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorita' espresse nei fabbisogni regionali; Visto il decreto ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, concernente il «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»; Sentito il Ministero della salute, Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2006-2007 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' di n. 5.000 cosi' come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna.