IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 87  e  seguenti  del Trattato istitutivo della
Comunita' Europea, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione
del  12 dicembre  2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88  del  Trattato  CE  agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione,
secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni
di  cui  al  regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi
dell'art.  87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo
di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
  Visto  l'art.  4  del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i
limiti  generali  di  intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei
quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
  Visto  l'art.  5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i
limiti  di  intensita'  degli  aiuti  di  Stato per i regimi a favore
dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
  Visto  l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che
qualifica  come  lavoratori  svantaggiati,  tra gli altri, «qualsiasi
donna  di  un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso
medio  di  disoccupazione  superi  il 100% della media comunitaria da
almeno  due  anni  civili  e  nella quale la disoccupazione femminile
abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
  Visto  l'art.  54,  comma  1,  lettera  e), del decreto legislativo
10 settembre  2003,  n.  276, concernente la definizione da parte del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali - ora del lavoro e
della  previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione
femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile
o  in  cui  il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per
cento quello maschile;
  Visto  l'art.  59,  comma  3,  del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
6 ottobre  2004,  n.  251,  secondo  cui, in attesa della riforma del
sistema  degli  incentivi  alla  occupazione, gli incentivi economici
previsti   dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  contratto  di
formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori  di  cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f)
nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
  Visto  il  decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il  quale  si identificano le aree territoriali di cui
all'art.  54,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
  Considerati  i  dati  ufficiali  sull'occupazione  e disoccupazione
pubblicati  dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione
«Forze lavoro» Media 2005;
  Considerati  i  dati  ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di
disoccupazione con riferimento alla media dell'Europa a 15 membri per
gli anni 2002-2003-2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Identificazione  delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1,
    lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  1.  Le  aree  territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e),
del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n. 276, e successive
modificazioni,  sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni
e province autonome.