IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Vista  la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata
a  Monaco  il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, ed in particolare gli articoli 17 e 92;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della predetta Convenzione,
ratificato  con  legge  26 maggio  1978, n. 260, ed in particolare le
regole 44, 45, 46 e 47;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre  2002,  n.  273,  ed  in particolare l'art. 170, comma 1,
lettera b),  per  il  quale  l'esame  delle  domande  di brevetto per
invenzione  industriale  e  per  modello di utilita', delle quali sia
stata  riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare i
requisiti di validita' quando con decreto del Ministro dello sviluppo
economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorita';
  Visto  l'art.  224,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n.
30/2005 che prevede il finanziamento della ricerca di anteriorita' da
parte dell'Ufficio italiano brevetti;
  Visto  il  decreto  10 aprile  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  recante  le  disposizioni  sul  deposito  telematico delle
domande  di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita'
nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi
d'impresa;
  Visto  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante le disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge  finanziaria  2007) ed in particolare l'art. 1, comma 851, che
prevede  la  istituzione,  con  decreto  del  Ministro dello sviluppo
economico  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
dei  diritti  sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di  utilita'  e  sulla  registrazione  di disegni e modelli nonche' i
diritti  di  opposizione  alla  registrazione  dei  marchi  d'impresa
stabilendo,  altresi', la riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero   dello   sviluppo  economico  delle  somme  derivanti  dal
pagamento  dei  citati diritti al fine, tra l'altro, di rafforzare il
brevetto   italiano,   anche  con  l'introduzione  della  ricerca  di
anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale;
  Vista  la  direttiva  del Ministero dello sviluppo economico del 16
marzo 2007, n. 98, con la quale si dettano i criteri di indirizzo per
l'utilizzo  delle  somme  stanziate sul capitolo 7476 - interventi in
materia di brevettualita' e per le attivita' connesse alla ricerca di
anteriorita -  per  il  conseguimento  degli obiettivi indicati nella
citata  direttiva,  tra cui lo svolgimento di attivita' connesse alla
ricerca  di anteriorita' da effettuarsi da parte dell'Ufficio europeo
dei brevetti (EPO);
  Visto   il  decreto  2 aprile  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che  ha determinato la misura dei diritti sui brevetti per invenzione
industriale  e  per  i  modelli  di utilita' e sulla registrazione di
disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa;
  Considerato  che  le  divisioni di ricerca dell'Ufficio europeo dei
brevetti hanno la competenza a redigere i rapporti di ricerca europea
per la concessione dei brevetti europei;
  Considerato  che  risulta  opportuno  dare  pieno  svolgimento alla
ricerca  di anteriorita' al fine di rafforzare il brevetto italiano e
conseguire  l'obiettivo  di  cui  alla citata direttiva del Ministero
dello sviluppo economico del 16 marzo 2007, n. 98;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  attribuire  l'incarico  all'Ufficio
europeo  dei  brevetti  (EPO), che gia' effettua analogo servizio per
altri  Stati  aderenti  alla  citata Convenzione sulla concessione di
brevetti  europei  e  che  provvede,  altresi', alla formazione degli
esaminatori;
  Ritenuta  la  necessita'  di  acquisire  dati  certi  per garantire
l'esenzione  dal  pagamento dei diritti di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale del 6 aprile 2007 per le universita', le amministrazioni
pubbliche  aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca
e   le  amministrazioni  della  difesa  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali non soltanto italiane ma anche straniere;
  Ritenuta la necessita' di dare certezza giuridica al momento in cui
si  verifica la decadenza ai sensi dell'art. 230, comma 3 del decreto
legislativo  10 febbraio  2005,  n. 30, ed in armonia con la norma di
esenzione   temporanea   di   cui   all'art.  3  del  citato  decreto
ministeriale 6 aprile 2007;
  Ritenuta  la  necessita'  di agevolare l'utenza nel pagamento delle
tasse  e  dei  diritti  e  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi nel
gestire  tempestivamente  ed efficacemente il sistema di acquisizione
dei dati anche telematicamente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ricerca di anteriorita'
  1.  L'Ufficio  europeo dei brevetti (EPO) e' l'autorita' competente
ad  effettuare  la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande
di  brevetto  per  invenzione industriale depositate presso l'Ufficio
italiano   brevetti  e  marchi.  Le  modalita'  di  svolgimento  sono
stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello
sviluppo   economico   -   Ufficio   italiano  brevetti  e  marchi  e
l'Organizzazione europea dei brevetti.