IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di seguito «testo unico»). In particolare, visti gli articoli:
6, comma 1, lettera b) del testo unico, che attribuisce alla
Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e
di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza
della clientela;
19, comma 1, lettera d) del testo unico, che prevede che la Banca
d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM;
22, comma 1 del testo unico, che contiene le disposizioni in
materia di separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e
delle somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo
detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di
gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonche'
degli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo
detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori;
26, comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia,
sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle
disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le
procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano
prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera
prestazione di servizi nonche' le condizioni e le procedure per il
rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati
comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli
Stati extracomunitari i propri servizi;
201, comma 12 del testo unico, che prevede che agli agenti di
cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli
articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo unico;
Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006,
recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per
quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di
esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la
definizione di taluni termini;
Vista la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi;
Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in
materia di modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela;
Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in
materia di intermediari del mercato mobiliare;
Sentita la CONSOB;
Emana
l'unito Regolamento in materia di:
capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM;
modalita' di deposito e sub-deposito delle disponibilita' liquide
e degli strumenti finanziari della clientela.
Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2007
p. Il Governatore: Finocchiaro