IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo  Comitato  l'emanazione  di direttive per la concessione della
garanzia  dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali
e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle tariffe
autostradali;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro,  ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito  nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni
in   materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come  modificato
dall'art.  2,  comma 89,  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262,
appresso menzionato;
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti  in  materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge
24 novembre  2006,  n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca
disposizioni  in  tema  di  concessioni autostradali, successivamente
modificate  dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007);
  Vista  la  citata  legge n. 296/2006, che all'art. 1, comma 979, ha
previsto  che  le  funzioni  ed  i  poteri  di  soggetto concedente e
aggiudicatore    per   la   realizzazione   dell'autostrada   diretta
Brescia-Bergamo-Milano  e  di  altre  due autostrade lombarde vengano
trasferiti  da  ANAS  S.p.A.  ad  un soggetto di diritto pubblico che
subentra   in   tutti  i  diritti  attivi  e  passivi  inerenti  alla
realizzazione  di  dette  infrastrutture  e  che  venga appositamente
costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A.
e   dalla  regione  Lombardia  o  da  soggetto  da  essa  interamente
partecipato;
  Vista  la  delibera  24 aprile  1996,  n. 65 (Gazzetta Ufficiale n.
118/1996),  in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita'
non  gia'  diversamente  regolamentati  ed  in tema di determinazione
delle relative tariffe;
  Vista  la  delibera  8 maggio  1996,  n.  81 (Gazzetta Ufficiale n.
138/1996),  con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui
sopra,  e' stato istituito presso la segreteria di questo comitato il
nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida per la
regolazione   dei  servizi  di  pubblica  utilita',  qui  di  seguito
denominato NARS;
  Vista  la  delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per
la modifica della composizione del NARS;
  Vista  la  delibera  26 gennaio  2007,  n. 1 (Gazzetta Ufficiale n.
41/2007),  che  detta criteri in materia di regolazione economica del
settore autostradale;
  Vista   la  nota  27 aprile  2007,  n.  150,  del  Ministero  delle
infrastrutture,  con  la  quale  e'  stata  richiesta,  tra  l'altro,
l'iscrizione  - all'ordine del giorno della seduta di questo comitato
-  dello  schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A. e la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;
  Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si e'
espresso  favorevolmente  in merito alla rispondenza della suindicata
convenzione  al  dettato  della  delibera  n. 1/2007 e alla normativa
vigente  di  settore,  a  condizione  che  si  tenga  conto di alcune
osservazioni e che si proceda con priorita' assoluta all'elaborazione
delle  linee-guida  di  cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico
allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema
di  piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la
necessita'  che  tutte  le  convenzioni, ivi inclusa quella in esame,
siano  adeguate  alle  citate  linee-guida  e  allo  schema  di piano
finanziario aggiornato;
  Considerato  che l'ANAS, con bando del 21 dicembre 2001, ha indetto
licitazione  privata  per  l'affidamento  in  concessione  - ai sensi
dell'art.  21,  comma 2,  lettera b), e dell'art. 37 e seguenti della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  -  della  progettazione  definitiva ed esecutiva, della
costruzione  e  della gestione del predetto collegamento autostradale
sulla  base  del  progetto  preliminare  presentato  dalla BRE.BE.MI.
S.p.A.,  individuata  quale  promotore  ai  sensi della citata legge,
indicando in euro 756.000.000 il costo dell'investimento, di cui euro
679.548.000  per lavori, corrispondente, come si evince dal confronto
con  gli  altri  documenti,  al  costo di realizzazione dell'opera al
lordo  delle  spese generali e al netto dei presumibili ribassi, pari
al 25% sui lavori a base d'asta e al 10% sulle spese generali;
  Considerato  che  la  procedura  cosi'  attivata si e' conclusa con
l'aggiudicazione   definitiva  all'ATI  BRE.BE.MI.  S.p.A.  ed  altri
(mandataria  BRE.BE.MI.  S.p.A.),  effettuata  con  disposizione  del
Presidente  dell'ANAS  10 giugno  2003,  n.  100,  e  che la relativa
convenzione  di  concessione  con  ANAS  S.p.A. e' stata stipulata il
24 luglio  2003  ed  e' stata approvata con decreto interministeriale
16 ottobre 2003;
  Considerato che nel frattempo con delibera 21 dicembre 2001, n. 121
(Gazzetta   Ufficiale  n.  51/2002,  supplemento  ordinario),  questo
comitato - ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
come  modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha
approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche, che
all'allegato  1  riporta  -  nell'ambito  del  «Corridoio plurimodale
padano»,  tra  i «Sistemi stradali e autostradali» - l'infrastruttura
denominata  «Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante
di  Mestre»  con un costo di euro 2.737.222.000 e che all'allegato 2,
nella  parte relativa alla Regione Lombardia, include tra i «Corridoi
autostradali e stradali» il «collegamento autostradale Milano-Brescia
(Brebemi)»;
  Considerato  che l'intervento e' altresi' compreso nel Contratto di
programma  ANAS  2003-2005,  sul  quale  questo  comitato ha espresso
parere  favorevole  con  delibera  27 maggio  2005,  n.  72 (Gazzetta
Ufficiale  n. 244/2005), per un importo di «progetto», al lordo cioe'
dei presumibili ribassi d'asta, di euro 866.185.000;
  Considerato  che,  con  delibera  29 luglio  2005,  n. 93 (Gazzetta
Ufficiale   n.   263/2005),   questo   comitato   ha   approvato  con
prescrizioni,  ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto
2002,  n. 190, il progetto preliminare del collegamento in questione,
prendendo  atto  che  al  costo complessivo dell'opera - quantificato
dall'ANAS,  al  lordo dei citati presumibili ribassi d'asta, in circa
euro   866.185.000   -  erano  da  aggiungere  circa  ulteriori  euro
714.000.000  per  oneri di affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC
Milano-Verona, per oneri connessi alle prescrizioni della commissione
speciale  VIA  e  della regione Lombardia, nonche' per maggiori oneri
derivanti  dall'aggiornamento  normativo e dei costi dei materiali di
costruzione  e  fissando  quindi  in euro 1.580.000.000 il «limite di
spesa» dell'intervento;
  Considerato  che,  nell'occasione,  questo  comitato  demandava  al
Ministero  delle infrastrutture, d'intesa con la Regione interessata,
di   predisporre   una  relazione  istruttoria  nella  quale  esporre
dettagliatamente  le  categorie  di  «sovraccosti»,  soffermandosi in
particolare  sulla  recepibilita'  delle  richieste  avanzate in sede
istruttoria  dai  vari soggetti interessati e sulla differibilita' di
alcuni  degli interventi e misure proposti, nonche' verificando quali
-  tra  le  opere  viabilistiche  accessorie  e  le  altre  misure da
considerare  improcrastinabili  -  presentassero  un'autonomia che ne
consentisse  la  realizzazione  a  cura  di  soggetto  diverso  dalla
concessionaria;
  Considerato  che  con  delibera  20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta
Ufficiale  n.  166/2006), questo comitato prendeva atto dei contenuti
della  relazione sui «sovraccosti» come sopra registrati, predisposta
dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la
regione  Lombardia  in  esito  al  mandato  conferito  con  la citata
delibera  n.  93/2005,  e prendeva altresi' atto degli sviluppi della
questione,  quantificando  in euro 1.235.170.000 il costo complessivo
dell'opera  -  inclusivo  dei  sovraccosti,  ma  al netto dei ribassi
originariamente  stimati  ed  applicati  anche  sul  costo dei lavori
aggiuntivi  - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite
di spesa» dell'intervento;
  Considerato che, nella citata delibera n. 142/2005, questo comitato
disponeva  che  l'ANAS  redigesse  un piano economico-finanziario nel
quale   individuare,   nel   rispetto  della  normativa  nazionale  e
comunitaria  vigente  in  materia,  le  misure atte a fronteggiare il
maggior  costo  dell'intervento, prevedendo che il Ministero predetto
sottoponesse  a questo comitato stesso le linee generali del predetto
piano  prima  dell'approvazione  del  medesimo,  da effettuare con le
procedure di rito;
  Considerato  che  il  progetto  definitivo dell'opera dovra' essere
sottoposto  a  questo  comitato  ai  sensi  dell'art. 166 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e che in tale occasione si potra'
procedere  ad  una  puntuale  ricostruzione dell'evoluzione del costo
dell'opera,  assumendo  a riferimento il costo considerato in sede di
indizione  della  citata  licitazione  privata,  e  ad approfondire i
criteri  in  base  ai quali e' stato redatto l'elenco di opere di cui
all'allegato  M) allo schema di convenzione, nonche' a verificare che
le  opere  complementari  che  in  base  alle prescrizioni dettate da
questo  stesso  comitato con la citata delibera n. 93/2005 vengono ad
assumere caratteristiche autostradali, e segnatamente la «variante di
Liscate»   ed   il  tratto  iniziale  dall'ex  s.s.  11  al  raccordo
autostradale  Ospitaletto-Montichiari,  abbiano  formato  oggetto  di
adeguata valutazione ai fini ambientali;
  Considerato  che,  a quanto specificato nelle premesse dello schema
di  convenzione  unica  all'esame,  ai  sensi  della  citata legge n.
296/2006,  e'  stata  costituita  tra  ANAS  S.p.A.  e Infrastrutture
Lombarde  S.p.A. la Societa' Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
e  che, con nota 17 maggio 2007, consegnata in seduta, detta societa'
ha  precisato  che  il  costo  totale  delle  opere  integrate per la
risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria AV/AC ammonta
ad   euro   350.000.000,  ripartiti,  in  misura  paritaria,  tra  il
concessionario  autostradale  e  RFI  e  che,  al  netto dei presunti
ribassi  d'asta  sui  lavori,  l'importo  a carico di quest'ultima e'
quantificabile in euro 158.000.000;
  Considerato  che,  con  delibera  del 17 maggio 2007, n. 24, questo
comitato   ha   espresso   parere   favorevole,  con  prescrizioni  e
raccomandazioni,  sullo  schema  di convenzione unica tra Concessioni
Autostradali  Lombarde  S.p.A.  e  Societa'  di  Progetto  BRE.BE.MI.
S.p.A.;
  Considerato  che  la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in
ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata
emanazione  dei  disciplinari  per  la predisposizione del sistema di
contabilita'  analitica  di  cui  alle  delibere  n. 1 e 39 del 2007,
all'esistenza  di un possibile contrasto con la normativa nazionale e
comunitaria  dell'eventuale  affidamento  diretto  al  concessionario
della  realizzazione  del  c.d.  Arco  di  Tem, nonche' all'effettiva
disponibilita'  della  necessaria copertura finanziaria della quota a
carico di RFI S.p.a.;
  Considerato  che  la  segreteria  di  questo  comitato,  dopo  aver
trasmesso  le  controdeduzioni  a  tali rilievi fornite dal Ministero
delle  infrastrutture  ed  a  seguito  delle  valutazioni istruttorie
dell'organo  di  controllo,  ha  proceduto in accordo con il predetto
Ministero,  al  ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che
la  rilevanza  dell'investimento  e  la specificita' della situazione
richiedessero   maggiori  approfondimenti  e  precisazioni  da  parte
dell'amministrazione proponente;
  Considerato  che  il  Ministro  delle  infrastrutture  con nota del
24 settembre 2007, prot. n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni,
in   ordine   alle  motivazioni  poste  a  base  di  alcune  clausole
convenzionali;
  Considerato  che nel corso dell'odierna seduta e' emersa l'esigenza
che   il  Ministro  delle  infrastrutture,  quale  organo  vigilante,
asseveri   che  l'importo  dei  lavori  complementari  affidati  alla
BRE.BE.MI.  S.p.a.,  non  supera il limite del 50% dell'importo delle
opere   iniziali   oggetto  della  concessione,  cosi'  come  fissato
dall'art. 147 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
  Considerato   che   nella   stessa   seduta   il   Ministro   delle
infrastrutture  nel  prendere  atto  della  relazione  illustrata dal
rappresentante   della   regione  Lombardia,  nonche'  della  lettera
dell'ANAS  S.p.a.  e  della  relazione della Concessioni Autostradali
Lombarde   S.p.a.,   entrambe   acquisite   agli   atti,  conferma  -
assumendosene   la   responsabilita'   -  che  l'importo  dei  lavori
complementari  affidati  alla  BRE.BE.MI.  S.p.a.  non  supera il 50%
dell'importo   dell'opera   iniziale   oggetto   della   concessione,
riservandosi di produrre una nota integrativa in merito;
  Ritenuto  alla  luce  delle citate, argomentate precisazioni di cui
alla  nota  del  Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007,
prot.  n.  12553,  che allegata alla presente delibera ne forma parte
integrante,  di dover confermare i contenuti della delibera 17 maggio
2007, n. 24;
  Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture, che precisa -
tra  l'altro - che i fondi a carico di RFI per la realizzazione delle
suddette opere interferenti con la linea AV/AC sono stati individuati
a  valere sulle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 ed in via
di  contrattualizzazione  nel  nuovo contratto di programma 2007-2011
con  la predetta societa', che si riserva di sottoporre prossimamente
a questo comitato;
                             Prende atto
dei  contenuti  dello  schema  di  convenzione unica da stipulare tra
Concessioni  Autostradali  Lombarde  S.p.A. e la societa' di progetto
BRE.BE.MI. S.p.A. ed in particolare prende atto:
    che la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A., costituita in data
10 marzo  2004,  e'  subentrata,  ai  sensi  dell'art. 3 della citata
convenzione  in  data  24 luglio  2003 e dell'art. 37-quinquies della
legge n. 109/1994, all'ATI BRE.BE.MI. S.p.A. ed altri nel rapporto di
concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla
convenzione medesima;
    che  la  convenzione  regola  la  progettazione, la costruzione e
l'esercizio  del  collegamento  autostradale  diretto  a pedaggio che
collega  Brescia  a  Milano  con  prolungamento  senza  soluzione  di
continuita'   sulla  viabilita'  d'accesso  alla  citta'  di  Milano,
ripartendo  il  traffico  sulle principali direttrici d'ingresso alla
metropoli nel quadrante est;
    che  nelle premesse della convenzione, lettera x), si precisa che
«gli  importi  dei lavori complementari conseguenti alle prescrizioni
intervenute,  ed  approvate  dal  CIPE  nella  richiamata delibera n.
93/2005,  risultano  contenuti  nei  limiti  di  cui all'art. 147 del
decreto  legislativo  163 del 2006 e, ai sensi del medesimo articolo,
possono essere affidati al concessionario»;
    che  la  scadenza  della  concessione e' fissata dopo 19 anni e 6
mesi  dall'entrata in esercizio del collegamento autostradale, ovvero
al 30 giugno 2032;
    che  il  costo  del  collegamento  autostradale e' indicato nelle
premesse  della  convenzione  in  euro 1.511.000.000 ai quali sono da
aggiungere  euro  175.000.000 a carico di RFI, mentre nella relazione
al  piano  finanziario  i  costi di costruzione sono indicati pari ad
euro   1.596.000.000   lordi   e   ad  euro  1.205.000.000  al  netto
dell'ipotizzato  ribasso  d'asta  (attualmente  stimato  nella minore
percentuale  del 20%)  e  della  quota  a  carico  di RFI pari a euro
158.000.000, al netto del presumibile ribasso d'asta;
    che  il piano finanziario allegato, che e' parte integrante della
convenzione, prevede il completo ammortamento dell'opera dopo 40 anni
di gestione ovvero nel 2052;
    che  alla  scadenza  della  concessione  e' previsto un valore di
subentro pari ad euro 920.000.000;
    che   lo  schema  di  convenzione,  al  punto  3.12,  impegna  il
concessionario  ad  affidare  ad  imprese  terze,  sulla  base di una
procedura   ad  evidenza  pubblica,  i  lavori  e  le  opere  di  cui
all'allegato  M)  allo  schema  stesso, richiamato in premessa, e che
include  gran  parte degli interventi interessati dagli incrementi di
costo registrati dopo l'espletamento della licitazione privata per un
totale  di euro 398.063.470,90, mentre per le altre opere e lavori e'
in  facolta' del concessionario procedere all'esecuzione direttamente
o  tramite  i  soci  della  societa' di progetto entro il tetto della
percentuale del 70%;
    che    il    citato   schema   di   convenzione,   in   relazione
all'indispensabilita'  della  contestuale  entrata  in  esercizio del
collegamento  autostradale  in  questione  e  del c.d. «Arco di Tem»,
attribuisce  al concedente la facolta' di affidare al concessionario,
nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria vigente, la
progettazione e/o la realizzazione di detto «Arco di Tem», nonche' la
relativa  gestione  sino  alla data del subentro della concessionaria
del  sistema tangenziale esterno di Milano (Tem) e con corrispondente
previsione  di  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario (art.
21-bis.  3)  ovvero la facolta' di procedere a tale affidamento anche
indipendentemente   dalla   realizzazione  della  citata  tangenziale
qualora la convenzione avente ad oggetto la concessione della Tem non
sia  stata ancora sottoscritta alla data di approvazione del progetto
definitivo del collegamento autostradale all'esame (art. 21-bis. 4);
                              Delibera:
  1.  E'  valutato  favorevolmente lo schema di convenzione unica tra
Concessioni  Autostradali  Lombarde  S.p.A. e la Societa' di progetto
BRE.BE.MI. S.p.A., alla luce della nota di precisazioni formulate dal
Ministro  delle  infrastrutture  con  la citata nota del 24 settembre
2007,  n.  12553,  che allegata alla presente delibera ne forma parte
integrante.
  2.  Resta  fermo che la stesura definitiva della convenzione dovra'
essere  adeguata  alle  eventuali clausole diverse e/o integrative di
cui  alle  emanande  linee-guida  citate in premessa e all'osservanza
delle seguenti, ulteriori prescrizioni:
    a) all'art.  5,  punto  5.4,  della  convenzione  va  prevista la
verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di
aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del
capitale  investito,  nonche'  la  destinazione  degli  extraprofitti
all'abbattimento  del  valore residuo dell'infrastruttura in modo che
lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
    b) l'art.  11  della convenzione deve essere integrato in modo da
prevedere   una   specifica   procedura  per  l'aggiornamento  e  per
l'eventuale revisione del piano finanziario;
    c) il  livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo
da  eguagliare  il  valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore
attuale  dei  costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati
dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta
autostradale oggetto della convenzione;
    d) devono essere precisati i valori del parametro X per i periodi
regolatori  successivi  al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento
annuale;
    e) gli  investimenti  realizzati  successivamente  all'entrata in
esercizio  della  prima tratta autostradale oggetto della convenzione
dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione,
ai sensi della delibera n. 1/2007;
    f) il  tasso  di  congrua  remunerazione  del  capitale  per  gli
investimenti  previsti  dalla  convenzione  in  oggetto  deve  essere
definito  secondo  la  metodologia  del  costo  medio  ponderato  del
capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.
  3.  L'iter di approvazione della convenzione potra' concludersi con
la prevista emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture,
da  effettuare  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  solo  allorche'  il  predetto Ministro delle infrastrutture
avra'   verificato   l'effettiva  disponibilita',  nell'ambito  dello
stipulando  Contratto  di  programma 2007-2011 con RFI S.p.A. con cui
finalizzare le risorse della legge finanziaria 2007, della necessaria
copertura  della  quota di costo posta a carico della societa' per le
opere  risolutive  delle  interferenze  tra  la nuova autostrada e la
linea AV/AC.
  Il decreto di cui sopra riportera' anche una clausola che subordini
l'esercizio  della  facolta'  riconosciuta  al  concessionario  dagli
articoli 21-bis.  3  e  21-bis.  4  ad  esplicita  autorizzazione dei
Ministri  concertanti,  da  rilasciare previa presentazione del piano
economico-finanziario   rivisitato   in   modo   da   assicurarne  il
riequilibrio  in  relazione  al  costo  aggiuntivo di realizzazione e
gestione del suddetto «Arco di Tem».
    Roma, 4 ottobre 2007
                        Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 252