IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto  delle  disposizioni  relative alle funzioni ed ai compiti
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  «Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE,    n.   93/44/CEE   e   n.   93/68/CEE   concernenti   il
riavvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Rilevata  la  necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio  per  la  installazione  di  motori a combustione interna
accoppiati  a  macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica  a  servizio  di  attivita'  civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  come
modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
  Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  indica  i  criteri di sicurezza contro i
rischi  d'incendio  e  di  esplosione  riguardanti  le  installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine  generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si
applica  ad  installazioni  di  nuova  realizzazione  aventi  potenza
elettrica  complessiva  compresa  tra  25 kW e 2.500 kW a servizio di
attivita'  civili,  industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
  2.  Le  presenti  disposizioni  non  si  applicano ad installazioni
inserite   in   processi  di  produzione  industriale,  installazioni
antincendio,  stazioni  elettriche,  centrali idroelettriche, dighe e
ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi
struttura.  Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti,
le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.