IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Vista  la  direttiva  n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
  Vista   la   legge   11   febbraio   1992,  n.  157,  e  successive
modificazioni,   «Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»;
  Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali  protette  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.  357,  e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione
della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  3  settembre  2002, «Linee guida per la gestione dei
siti  Natura  2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29
settembre  2003  che  stabilisce  norme  comuni relative al regime di
sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della  modulazione  del  sistema integrato di gestione e controllo di
cui  al  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  successive  modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del 20
settembre  2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del 21
dicembre  2006,  relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile  delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica   del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1626/94;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della repubblica
italiana  all'accordo  sulla  conservazione  degli  uccelli migratori
dell'Africa-Eurasia,  con  Allegati  e  Tabelle,  fatto a L'Aja il 15
agosto  1996»  e in particolare l'art. 1: «Piena ed intera esecuzione
e'  data  all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della
sua  entrata  in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'art.
XIV   dell'Accordo   stesso»   e   l'art.   4.1.4.   dell'Allegato  3
dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: «Le Parti
contraenti  si  impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per
la caccia nelle zone umide entro il 2000»;
  Tenuto  conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela
legata  ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi
le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino,
in  uno  stato  di  conservazione soddisfacente, delle specie e degli
habitat dei siti natura 2000;
  Considerata  altresi'  la  necessita' che nel definire le misure di
conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data
dalla  loro  designazione,  sia garantita la coerenza ecologica della
rete e la conservazione adeguata dei medesimi;
  Considerato  che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha
emesso   nei   confronti  dello  Stato  italiano,  nell'ambito  della
procedura  d'infrazione  n. 2006/2131, avviata per non conformita' al
diritto  comunitario  della  normativa  italiana di recepimento della
direttiva  79/409/CEE,  un  parere  motivato  nel  quale  contesta la
violazione,  fra  gli  altri,  degli  artt.  2, 3 e 4 della direttiva
79/409/CEE  che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3
«le  misure  necessarie  per  preservare, mantenere o ristabilire per
tutte le specie di cui all'allegato 1, una varieta' ed una superficie
di  habitat»,  nonche',  ai sensi dell'art. 4 «per le specie elencate
nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l'habitat»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale pluriennale dello Stato (legge
Finanziaria  2007)»  e  in  particolare l'art. 1, comma 1226, che, al
fine  di  prevenire  ulteriori  procedure d'infrazione, demanda ad un
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei
quali  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono
adottare  le  misure  di  conservazione  di  cui agli artt. 4 e 6 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
20 settembre 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'

  Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei
siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n.
79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979  e  n. 92/43/CEE del
Consiglio  del  21  maggio  1992,  dettando i criteri minimi uniformi
sulla  cui  base le regioni e le province autonome adottano le misure
di  conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree,
in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  I  criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della
rete  Natura  2000  e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio
nazionale.
  L'individuazione  dei  criteri  minimi uniformi e' altresi' tesa ad
assicurare  il  mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in
uno  stato  di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse
comunitario  e  degli  habitat  di  specie  di interesse comunitario,
nonche'  a  stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle
specie  per  cui  i  siti  sono  stati  designati, tenuto conto degli
obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
  Per  ragioni  connesse  alla  salute  dell'uomo  e  alla  sicurezza
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per
l'ambiente,  si  puo'  provvedere  all'autorizzazione di interventi o
progetti  eventualmente  in  contrasto  con  i  criteri  indicati nel
presente   atto,  in  ogni  caso  previa  valutazione  di  incidenza,
adottando  ogni  misura  compensativa  atta  a  garantire la coerenza
globale della rete Natura 2000.