La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'articolo  2118 del codice
civile,  la  lettera  di  dimissioni  volontarie,  volta a dichiarare
l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla
lavoratrice,  dal  lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla
perstatrice  d'opera,  pena  la  sua  nullita',  su  appositi  moduli
predisposti  e  resi  disponibili  gratuitamente,  oltre  che  con le
modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.
  2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti
i  contratti  inerenti  ai  rapporti  di  lavoro  subordinato  di cui
all'articolo   2094   del   codice  civile,  indipendentemente  dalle
caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione
coordinata   e   continuativa,  anche  a  progetto,  i  contratti  di
collaborazione  di natura occasionale, i contratti di associazione in
partecipazione  di  cui  all'articolo  2549 del codice civile per cui
l'associato  fornisca  prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi
derivanti  dalla  partecipazione  agli  utili  siano qualificati come
redditi  di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
  3.  I  moduli  di  cui  al  comma  1,  realizzati secondo direttive
definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  riportano un codice
alfanumerico  progressivo  di  identificazione, la data di emissione,
nonche'   spazi,  da  compilare  a  cura  del  firmatario,  destinati
all'identificazione  della  lavoratrice  o del lavoratore, ovvero del
prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro,
della  tipologia  di contratto da cui si intende recedere, della data
della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno
validita' di quindici giorni dalla data di emissione.
  4.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 3 sono altresi' definite le
modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
  5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche
attraverso  il  sito  internet  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui
al  comma  3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita'
del   richiedente,   la   riservatezza  dei  dati  personali  nonche'
l'individuazione  della  data di rilascio, ai fini della verifica del
rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma
3.
  6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme
definite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono disciplinate le modalita' attraverso le
quali  e'  reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al
prestatore    d'opera   e   alla   prestatrice   d'opera,   acquisire
gratuitamente  i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
  7.  All'attuazione  della  presente  legge  si provvede nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  gia'  previste  a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sole
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Si riporta il testo degli articoli 2094, 2118 e 2549
          del codice civile:
              «Art.  2094  (Prestatore  di  lavoro subordinato). - E'
          prestatore  di  lavoro  subordinato chi si obbliga mediante
          retribuzione   a  collaborare  nell'impresa,  prestando  il
          proprio  lavoro  intellettuale  o manuale alle dipendenze e
          sotto la direzione dell'imprenditore.».
              «Art.    2118    (Recesso   dal   contratto   a   tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto   di   lavoro  a  tempo  indeterminato  dando  il
          preavviso  nel  termine  e  nei  modi stabiliti dalle norme
          corporative, dagli usi o secondo equita'.
              In  mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione   che  sarebbe  spettata  per  il  periodo  di
          preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.».
              «Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto.».