LA COMMISSIONE
  Su  proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Tommaso
Edoardo  Frosini,  nel  procedimento  pos.  n.  24468,  relativo alla
valutazione   dell'accordo  stipulato  in  data  24 maggio  2006  tra
l'Ufficio   Italiano   dei   Cambi   e  le  Organizzazioni  sindacali
FISAC-CGIL,  FIBA-CISL,  UILCA-UIL,  FALBI,  SIBC-CISAL, UGL-Credito,
SINDIRETTIVO-CIDA,  avente  contenuto parzialmente modificativo degli
accordi  nazionali  3 novembre  2000 e successivi accordi integrativi
19 dicembre  2000,  valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con
deliberazione  n.  01/38  del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;
                              Premesso:
  1.  Che,  con nota del 31 maggio 2006 pervenuta alla Commissione in
data  7 giugno  2006,  l'Ufficio  Italiano  dei  Cambi  ha  trasmesso
l'accordo  per  la  regolamentazione  dell'esercizio  del  diritto di
sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile
2000,  n. 83, modificativa ed integrativa della legge 12 giugno 1990,
n.  146, stipulato in data 24 maggio 2006 con tutte le organizzazioni
sindacali  presenti  presso  l'UIC, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL,
FALBI, SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CIDA;
  2.  Che  l'accordo  ha  contenuto  parzialmente  modificativo degli
accordi  nazionali  3 novembre 2000, e successivi accordi integrativi
19 dicembre  2000,  valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con
deliberazione  n.  01/38  del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;
  3.  Che  con  nota  del  6 aprile  2007  la  Commissione ha inviato
l'accordo  alle  organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui
al   decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n.  206,  al  fine  di
acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge
n.  146/1990,  come  modificato  dalla legge n. 83/2000, assegnando a
tali  organizzazioni  il  termine  di quindici giorni per l'invio del
predetto parere;
  4. Che, entro tale termine, non sono pervenute osservazioni da tali
organizzazioni;
                            Considerato:
  1.  Che  l'accordo  all'esame  della  Commissione  ha  lo  scopo di
adeguare  gli  accordi vigenti citati in premessa alle variazioni nel
frattempo  intervenute con riguardo alle procedure di lavoro connesse
all'attivita'  di  pagamento  di  stipendi  e  pensioni  a  cittadini
italiani  residenti  all'estero,  e che presenta contenuto largamente
identico  agli  accordi  gia'  valutati  idonei dalla Commissione con
deliberazione  n.  01/38  del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233,
fatte salve le variazioni qui di seguito indicate;
  2.  Che  al  punto  1  dell'accordo 3 novembre 2000, ora oggetto di
modifica,  era  stabilito  che:  «Al fine di garantire le prestazioni
indispensabili   richieste  dall'art.  1,  comma 1,  della  legge  n.
146/1990  e  successive  modifiche  per  la  tutela dei diritti degli
utenti,  tenendo  conto  della  specificita'  del servizio assicurato
dall'Ufficio  Italiano  dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di
ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni
delle  pubbliche amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento
degli  stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e
nelle  strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto
3, nei periodi di seguito indicati:
    durante la prima decade una giornata lavorativa;
    durante la seconda decade una giornata lavorativa;
    durante  la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari
e due giornate lavorative nei mesi pari»;
  3.   Che   al  punto  1  dell'accordo  in  esame,  le  giornate  di
operativita' garantita sono invece indicate nel modo seguente:
    durante la prima decade due giornate lavorative;
    durante la seconda decade una giornata lavorativa;
    durante la terza decade due giornate lavorative;
  4.  Che  dunque  le giornate di operativita' garantita, nelle quali
sono  assicurate, nell'ambito di ogni mese, le prestazioni lavorative
nella    Divisione   operazioni   delle   pubbliche   amministrazioni
funzionalmente  preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni
ai  cittadini  residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente
connesse,   risultano   complessivamente   aumentate   rispetto  alla
previgente disciplina pattizia;
  5.    Che   con   riguardo   all'individuazione   delle   strutture
funzionalmente     connesse    all'erogazione    delle    prestazioni
indispensabili,  il  punto  3 dell'accordo 3 novembre 2000 indicava i
seguenti servizi dell'UIC:
    Servizio operazioni in cambi;
    Servizio applicazioni e strumenti informatici;
    Servizio organizzazione e servizi generali;
  6.    Che   con   riguardo   all'individuazione   delle   strutture
funzionalmente     connesse    all'erogazione    delle    prestazioni
indispensabili,  il  punto  3 dell'accordo in esame indica i seguenti
servizi dell'UIC:
    Servizio operazioni in cambi;
    Servizio risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi;
  7.   Che  tale  diversa  individuazione  delle  strutture  connesse
all'erogazione  dei pagamenti dipende da una mera riarticolazione dei
servizi  interni all'UIC, e non comporta variazioni rilevanti ai fini
della   presente  valutazione,  giacche',  come  emerge  dall'analisi
dell'allegato  recante  individuazione  delle  risorse  destinate  ad
assicurare   la   garanzia   delle   prestazioni   indispensabili,  i
contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni
indispensabili  sono  quantificati  in termini analoghi a quanto gia'
previsto, con la presenza del titolare dell'ufficio o divisione, o di
un suo sostituto, e del 30% degli addetti;
    8. Che   alla   luce  di  quanto  rilevato  nei  considerato  che
precedono,  l'accordo  in  esame  appare  rispettoso dei parametri di
riferimento  del  funzionamento  del  servizio  di  cui  all'art. 13,
lettera a),  della  legge  n. 146/1990 come modificata dalla legge n.
83/2000,  assicurando  nel  complesso  una garanzia delle prestazioni
indispensabili   superiore  a  quanto  gia'  previsto  dagli  accordi
nazionali   3 novembre   2000   e   successivi   accordi  integrativi
19 dicembre  2000, gia' valutati idonei dalla Commissione di garanzia
con  deliberazione  n.  01/38  del  10 maggio  2001  e  pubblicati in
Gazzetta   Ufficiale   n.  220  del  21 settembre  2001,  supplemento
ordinanza n. 233.
                           Valuta idoneo:
  L'accordo in esame in tutte le sue parti;
                              Dispone:
  La  comunicazione  della seguente delibera all'Ufficio Italiano dei
Cambi,   alle   Organizzazioni   sindacali   FISAC-CGIL,   FIBA-CISL,
UILCA-UIL,  FALBI,  SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CID, e, per
opportuna   conoscenza,   al   Ministro   del   lavoro,  al  Ministro
dell'economia  e  finanze,  alla  Banca d'Italia, all'ABI, nonche' la
trasmissione,  ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 e
successive  modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
                           Dispone inoltre
  La  pubblicazione  dell'accordo del 24 maggio 2006 in esame e della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2007
                                               Il presidente: Martone