IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 7  e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57,
recante   la   legge   delega  per  la  modernizzazione  nei  settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto,  in  particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice
civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
  Visto   l'art.   1   della  legge  7 marzo  2003,  n.  38,  recante
disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro,
di  coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di
cui  al  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  prevedendo
l'adozione  di  appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e
delle imposte;
  Visto  l'art.  2,  comma 6,  lettera a),  della  legge  finanziaria
24 dicembre  2003,  n.  350, che ha sostituito il contenuto dell'art.
29,  comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  attivita'  connesse in
agricoltura;
  Visto  l'art.  1  del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344,
che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto  il  nuovo  art.  32  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, recante la qualificazione del
reddito   agrario  ed  in  particolare  delle  attivita'  considerate
comunque produttive di reddito agrario;
  Vista la classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004»
approvata  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del  23 dicembre  2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2003;
  Vista  la  legge  24 dicembre  2004,  n.  313, recante disposizioni
concernenti la disciplina dell'apicoltura;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e  forestali,  espressa  con  nota  n. 2451 dell'8 marzo 2007, con la
quale viene chiesta la modifica della tabella allegata al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;
  Visto  il  decreto  del Vice Ministro dell'economia e delle finanze
11 luglio  2007,  recante  individuazione dei beni che possono essere
oggetto  delle  attivita'  agricole  connesse  di cui all'art. 32 del
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
quale  recepisce  la  sopra  richiamata  proposta  del Ministro delle
politiche  agricole, alimentari e forestali di modifica della tabella
allegata  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del
19 marzo 2004;
  Tenuto  conto della ulteriore proposta del Ministro delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  trasmessa  con nota n. 9099 del
21 settembre  2007, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima
dizione   della   tabella  allegata  al  decreto  del  Vice  Ministro
dell'economia e delle finanze 11 luglio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La tabella allegata e parte integrante del decreto ministeriale
11 luglio  2007,  nella  quale  sono individuati i beni prodotti e le
relative  attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.