IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante
«Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione» ed in
particolare l'articolo 117, comma 2, lettera m);
  Visto  il  Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con  il  decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n.
82;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 giugno  1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180 del 3 luglio 1979, recante aggiornamento
del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il  decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale   21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il decreto 18 gennaio 1991, n. 90, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale   21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993,  n. 220, recante
aggiornamento  del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale.   Recepimento   delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,
90/128/CEE e 92/39/CEE;
  Visto  il decreto 15 luglio 1993, n. 322, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale   21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il  decreto  24 febbraio 1995, n. 156, recante aggiornamento
del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e  per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive  n.  94/34/CE,  n.  94/35/CE,  n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE ed in particolare l'allegato III;
  Visto  il  decreto  1° dicembre 2000, n. 411, recante aggiornamento
del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il decreto 30 maggio 2001, n. 267, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale   21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Ritenuto   di   dover   provvedere  all'aggiornamento  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
  Ritenuto    di   dover   procedere   per   ragioni   di   chiarezza
all'elaborazione  di  un  articolato  coordinato  del  citato decreto
21 marzo  1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire
a contatto con le sostanze alimentari;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle
sedute dell'11 gennaio e 1° marzo 2007;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 2 agosto 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  27  del  decreto  ministeriale  21 marzo 1973, come
modificato  dall'articolo 5,  comma 1  del decreto 26 aprile 1993, n.
220, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  27.  -  1.  Le  carte  e i cartoni disciplinati dal presente
decreto  possono  da  soli  o  accoppiati  tra  di  loro  o con altri
materiali,  o  trasformati in imballaggi, essere adoperati a contatto
diretto  degli  alimenti  quando,  fabbricati  secondo  buona tecnica
industriale, rispondano alle seguenti caratteristiche:
    a) nel  caso di imballaggi per alimenti per i quali sono previste
prove  di  migrazione:  siano costituiti da almeno il 75 per cento di
materie fibrose, al massimo il 10 per cento di sostanze di carica, al
massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;
    b) nel  caso  di  imballaggi  per  alimenti  per i quali non sono
previste  prove  di  migrazione: siano costituiti da almeno il 60 per
cento  di  materie fibrose, al massimo il 25 per cento di sostanze di
carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie.
    (Tutte  le  percentuali  suddette,  si  intendono  riferite  alla
sostanza secca).
  2.  E'  ammessa  la presenza, in quantita' di tracce, secondo buona
tecnica  industriale,  di  coadiuvanti tecnologici di lavorazione con
funzione di reattivi, agenti di dispersione, flottazione e drenaggio,
agenti antischiuma e antilimo.
  3.   Le  materie  fibrose,  le  sostanze  di  carica,  le  sostanze
ausiliarie,   i   coadiuvanti   tecnologici   di  lavorazione  e  gli
imbiancanti   ottici  che  possono  essere  impiegati  ai  sensi  dei
commi precedenti  del presente articolo sono indicati nella sezione 4
dell'Allegato II».
 
          Avvertenze:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  disposizioni  comunitarie  vengono forniti gli
          estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee (G.U.U.E.).

          Note alle premesse :

              - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
          materiali  e  oggetti  destinati  a venire a contatto con i
          prodotti  alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
          89/109/CEE  e'  stata  pubblicata nella G.U.U.E. serie L n.
          338 del 13 novembre 2004.
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          25 gennaio   1992,   n.  108  (Attuazione  della  direttiva
          89/109/CEE  concernente i materiali e gli oggetti destinati
          a  venire  a  contatto  con  i  prodotti alimentari), e' il
          seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossi-dabile,  di  banda stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
          commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
          tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
          quindicimilioni.».
              - Il  decreto  ministeriale 18 giugno 1979 (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del
          3 luglio 1979.
              - Il decreto 7 agosto 1987, n. 395 (Regolamento recante
          aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
          concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          28 settembre 1987.
              - Il   decreto  18 gennaio  1991,  n.  90  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del
          20 marzo 1991.
              - Il   decreto  ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso
          personale.    Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,
          85/572/CEE,  90/128/CEE  e  92/39/CEE), e' stato pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 162
          del 13 luglio 1993.
              - Il   decreto  15 luglio  1993,  n.  322  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  199  del
          25 agosto 1993.
              - Il  decreto  24 febbraio  1995,  n.  156 (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del
          5 maggio 1995.
              - Il  decreto  ministeriale  27 febbraio  1996,  n. 209
          (Regolamento   concernente  la  disciplina  degli  additivi
          alimentari   consentiti   nella   preparazione   e  per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e   n.  95/31/CE),  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996;
              - Il  decreto  1° dicembre  2000,  n.  411 (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del
          15 gennaio 2001.
              - Il   decreto  30 maggio  2001,  n.  267  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze d'uso personale), e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del
          6 luglio 2001.
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          delibe-razione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica  autorizzando  l'esercizio della podesta'
          regolamentare  del  governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  nonne  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                4.   I   regolamenti  di  cui  al  comma primo  ed  i
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali, che devono
          recare  la  denominazione  di  "regolamento", sono adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione   di  decreti  ministeriali  di  natura
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».