IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
4 giugno  1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire
l'attivita'   dei   Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei  Consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio  2001,  recante  il  controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo  2002,  concernente l'approvazione dello schema di piano dei
controlli,  delle  relative  istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini  dell'applicazione  del  decreto  ministeriale  29 maggio  2001,
recante  il  controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti
in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visti  i  decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati
conferiti  al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e
Roero  l'incarico  a  svolgere  le funzioni di controllo previste dal
decreto  29 maggio  2001  per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»,  «Verduno  Pelaverga  o  Verduno»,  «Dolcetto  di Diano
d'Alba o Diano d'Alba», Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba»
  Visto  il  decreto ministeriale 6 luglio 2005 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita del
vino  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  ed  approvato  il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° agosto  2005  con  il quale, a
seguito  di  motivata  richiesta  del  citato Consorzio di tutela, e'
stata  temporaneamente  sospesa l'attivita' di controllo prevista dai
predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.);
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  decreto  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello
schema  di  piano  dei  controlli,  del  prospetto  tariffario  e  la
determinazione  dei  criteri per la verifica della rappresentativita'
della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto   ministeriale   29 marzo   2007,  recante  disposizioni  sul
controllo  della  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (VQPRD);
  Visto  il  decreto  6 novembre  2007  concernente l'abrogazione del
decreto  ministeriale  1° agosto  2005,  recante  la  sospensione dei
decreti  ministeriali  6 maggio  2004  concernenti il conferimento al
Consorzio  di  Tutela  Barolo,  Barbaresco,  Alba,  Langhe,  e  Roero
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  controllo  previste dal
decreto  29 maggio  2001  per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe
Monregalesi»,  «Verduno  Pelaverga  o  Verduno»,  «Dolcetto  di Diano
d'Alba  o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», e
l'adeguamento  del  piano  dei  controlli  delle  citate DOC ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
  Considerato  che  la DOCG del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore»
e'  transitata  a  tale  livello di riconoscimento, con il richiamato
decreto   ministeriale   6 luglio  2005,  a  partire  dalla  relativa
tipologia  della  DOC  «Dolcetto di Dogliani», per la quale era stato
approvato  il  piano  dei controlli ed il prospetto tariffario con il
citato  decreto  ministeriale 6 maggio 2004, e per la quale era stata
sospesa  l'attivita'  di controllo in questione con il citato decreto
ministeriale 1° agosto 2005;
  Ritenuto  di  dover  integrare le disposizioni del predetto decreto
6 novembre  2007,  prevedendo l'adeguamento del piano dei controlli e
del  relativo  prospetto  tariffario anche per la richiamata DOCG del
vino  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»,  cosi'  come richiesto dal
citato Consorzio di tutela, sulla base della documentazione agli atti
del  Ministero  e,  in  particolare, del parere espresso con note del
2 luglio   2007   e  del  30 ottobre  2007  dalla  Regione  Piemonte,
favorevole alla ripresa dell'attivita' di controllo anche per la DOCG
di  cui  trattasi,  nonche'  del nuovo piano dei controlli della DOCG
«Dolcetto di Dogliani Superiore» e del relativo prospetto tariffario,
cosi'  come  depositati  presso  questo  Ministero in data 18 ottobre
2007, i quali soddisfano alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.  Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto 6 novembre
2007, richiamato nelle premesse, l'incarico conferito al Consorzio di
Tutela  Barolo,  Barbaresco,  Alba,  Langhe,  e  Roero  a svolgere le
funzioni  di  controllo  previste  dal  decreto  29 maggio  2001  nei
confronti  delle  relative  DOC,  e' esteso al vino DOCG «Dolcetto di
Dogliani superiore», sulla base delle prescrizioni previste nel nuovo
piano  dei  controlli  e nel relativo prospetto tariffario depositato
presso  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
che  risultano  adeguati  allo  schema  di  piano dei controlli ed al
prospetto  tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio
2007,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3,  del  decreto ministeriale
29 marzo 2007.
  2.  A parziale modifica del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del
citato  decreto  6 novembre  2007, per la DOCG in questione, le ditte
imbottigliatrici, in conformita' alle disposizioni di cui alla scheda
1  imbottigliatori  del piano dei controlli di cui al comma 1, devono
apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a
cinque  litri  le  fascette  sostitutive  dei  contrassegni  di Stato
rilasciate   dal  Consorzio  autorizzato  a  seguito  del  parere  di
conformita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre