IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista la legge 25 novembre 1971, n 1096, che disciplina l'attivita'
sementiera  ed  in  particolare  gli  articoli 19  e 24 che prevedono
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n 59;
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  le
cancellazioni delle varieta' medesime dai registri nazionali;
    Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/71  nella  riunione  del  29 ottobre 2007 ha espresso
parere  favorevole  alla  cancellazione, dai relativi registri, delle
varieta' indicate nel dispositivo;
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    A  norma  dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del  Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n 1065, inserito dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n 27, e da
ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta', iscritte nei
registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti  a  fianco  di  esse  indicati,  sono cancellate dai registri
medesimi:

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    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 novembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre
 
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ne'  alla  registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
          bilancio  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ai
          sensi   dell'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 38/1998.