IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  art.  117  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005
relativa  a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
che   abroga   la   direttiva  92/40/CEE,  attualmente  in  corso  di
recepimento;
  Vista  la decisione 2006/437/CE della Commissione del 4 agosto 2006
che  approva  un  manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo
quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
  Considerato  che  le  aree densamente popolate di avicoli (DPPA) in
nord   Italia   (regione  Lombardia  e  regione  Veneto)  sono  state
interessate  da  numerose ondate epidemiche di influenza aviaria (AI)
dei sottotipi virali H5 e H7;
  Considerata  la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul
territorio  della  regione  Lombardia  nel  mese  di agosto  nel  cui
territorio  e'  stata  confermata la presenza di un virus influenzale
tipo  A,  sottotipo  H7N3 a bassa patogenicita', nella stessa zona ad
alta   densita'   di  allevamenti  avicoli  interessata  inizialmente
dall'epidemia di influenza aviaria a bassa patogenicita' verificatasi
in Italia nel periodo ottobre 2002-settembre 2003;
  Considerato che e' noto da tempo che i virus dell'influenza aviaria
a bassa patogenicita' (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 possono mutare, se
introdotti  nelle  popolazioni  avicole  domestiche, in virus ad alta
patogenicita' (HPAI) e da cio' deriva che la continua circolazione di
ceppi  virali  LPAI dei citati sottotipi rappresenta un rischio reale
di insorgenza di nuove epidemie;
  Rilevato  che  la  vaccinazione  d'emergenza  associata  a adeguate
misure  di  restrizione per il controllo dei focolai di LPAI e' stata
efficace  nella  riduzione  della diffusione del virus dell'influenza
aviaria  in aree a alta densita' di popolazione avicola, e risulta un
valido supporto all'eradicazione dell'infezione;
  Considerato  che la nuova strategia europea prevede necessariamente
lo  sviluppo  di una politica di prevenzione che si basi anche su una
vaccinazione  di  emergenza  e  un  miglior  utilizzo  delle  risorse
economiche;
  Ritenuto  che  sulla base dell'esperienza acquisita nel campo della
vaccinazione  nei  confronti  dell'influenza aviaria, la vaccinazione
rappresenta,  per  le zone altamente popolate di avicoli, uno tra gli
strumenti  efficaci  di  prevenzione  ed integrazione delle misure di
lotta   contro  l'infezione,  in  considerazione  anche  dell'impatto
negativo che gli abbattimenti in massa e la distruzione di milioni di
animali hanno sull'opinione pubblica;
  Ravvisata  la  necessita' di mettere in atto tutte le misure idonee
ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
  Acquisito  il  parere dell'Unita' di Crisi Centrale per l'influenza
aviaria tenutasi il 29 agosto 2007;
  Visto  il documento SANCO/10267/2007 concernente la decisione della
Commissione  europea che approva il Piano di vaccinazione d'emergenza
presentato  dall'Italia  in  sede  di  Comitato Permanente per Catena
Alimentare  e  la  Sanita'  Animale presso la Commissione europea del
12 settembre 2007;

                               Ordina:


                           Articolo unico

  1.  E' reso obbligatorio il «Piano di vaccinazione d'emergenza», di
seguito  denominato  «Piano»,  di  cui  all'allegato A, facente parte
integrante della presente ordinanza.
  2.  Il  «Piano»  di  cui al precedente comma 1, si attua nei comuni
delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'allegato A e ha la durata
di sei mesi.
  3.  Nella zona di cui al precedente comma 2, si applicano le misure
restrittive previste dall'allegato A.
  4.  La  presente  ordinanza  viene  diramata  in via d'urgenza alle
Autorita'  sanitarie  di  controllo  e sara' trasmessa alla Corte dei
conti   per  la  registrazione  e  successivamente  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 ottobre 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio 393