IL DIRETTORE GENERALE
VISTI  gli  articoli  8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito
nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana
del Farmaco;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  in  data  20
settembre   2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145
VISTA la legge 289/2002 (finanziaria 2003);
VISTO  il  Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina
del   Dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  Generale
dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco, registrato in data 17. 06. 04 al
n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio
presso il Ministero della salute;
VISTA  la  legge  24  dicembre  1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi   di   finanza   pubblica"   con  particolare  riferimento
all'art. 8;
VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO  l'articolo  48,  comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 142 del 21 giugno
2006,   concernente  l'attuazione  della  Direttiva  2001/83/CE  (  e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
VISTA  la  determinazione  29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
VISTA  la  determinazione  AIFA  del  3  luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
VISTA  la  determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n. 227,  del 29 settembre 2006
concernente   "Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata";
VISTA  la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione
di due confezioni del medicinale LEVEMIR;
VISTO  il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del
10 ottobre 2007;
VISTA la deliberazione n. 27 in data 17 ottobre 2007 del Consiglio di
Amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  Direttore
Generale;

                              DETERMINA


                               ART. 1
           (classificazione ai fini della rimborsabilita)

Il  medicinale  LEVEMIR  (detemir)  nelle confezioni sottoindicate e'
classificato come segue:

Confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia
vetro  (PENFILL)  3  ml  5  cartucce  N. AIC 036850028/E (in base 10)
134LCD (in base 32)
Classe di rimborsabilita' A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) 52,50 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 86,65 euro

Confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia
vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 5 penne preriempite
N. AIC 036850081/E (in base 10) 134LF1 (in base 32)
Classe di rimborsabilita' A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) 52,50 euro
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 86,65 euro


                               ART. 2
              (classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.


                               ART. 3
                 (condizioni e modalita' di impiego)

Prescrizione  dei  medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico
di  cui  all'allegato  2  alla  determinazione  29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario  della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 dei 4 novembre 2004;


                               ART. 4
                         (farmacovigilanza)

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti
a  monitoraggio  intensivo  delle sospette reazioni avverse di cui al
decreto   dei   21   novembre   2003  (GU  01/12/2003)  e  successivi
aggiornamenti;  al  termine  della  fase di monitoraggio intensivo vi
sara' la rimozione dei medicinale dal suddetto elenco;


                               ART. 5
                        (disposizioni finali)

La  presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e
sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
      Roma, 13 novembre 2007

                                       Il direttore generale: Martini