IL DIRETTORE GENERALE
VISTI  gli  articoli  8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito
nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana
del Farmaco;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  in  data  20
settembre   2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145
VISTO  il  Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina
del   Dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  Direttore  Generale
dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco, registrato in data 17. 06. 04 al
n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio
presso il Ministero della salute;
VISTA  la  legge  24  dicembre  1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi   di   finanza   pubblica"   con  particolare  riferimento
all'art. 8;
VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO  l'articolo  48,  comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 142 del 21 giugno
2006,   concernente  l'attuazione  della  Direttiva  2001/83/CE  (  e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
VISTA  la  determinazione  29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
VISTA  la  determinazione  AIFA  del  3  luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
VISTA  la  determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n. 227,  del 29 settembre 2006
concernente   "Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata";
VISTO  il  decreto  con  il  quale  la societa' Merck Generics Italia
S.p.A.   e'   stata   autorizzata  all'immissione  in  commercio  del
medicinale CETIRIZINA MERCK GENERICS;
VISTA  la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione
della confezione da 20 compresse da 10 mg;
VISTO  il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del
12 giugno 2007

                              DETERMINA


                               ART. 1
           (classificazione ai fini della rimborsabilita)

Il medicinale CETIRIZINA MERCK GENERICS (cetirizina) nella confezione
sotto indicata e' classificata come segue:

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister
PVDC/PVC/AL AIC n. 037713043/M (in base 10) 13YX4M (in base 32)
Classe di rimborsabilita' C


                               ART. 2
              (classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.


                               ART. 3
                        (disposizioni finali)

La  presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e
sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
      Roma, 13 novembre 2007

                                       Il direttore generale: Martini