IL MINISTRO DELLA DIFESA Viasto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2140, recante l'approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Visto il decreto del Ministro della difesa datato 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2003, recante: «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita»; Visto in particolare, l'art. 4, lettera b), dell'elenco annesso al citato decreto del 2003 che, per il personale in servizio, indica l'uso di sostanze stupefacenti come causa di non idoneita', mentre prevede, nel caso di uso occasionale o episodico di sostanze cannabinoidi, che l'interessato sia dichiarato temporaneamente non idoneo ai servizi di navigazione aerea ed avviato, su base volontaria, pena la non idoneita', ad un percorso di recupero sotto controllo sanitario; Ravvisata la necessita' di modificare il citato art. 4, lettera b), nel senso di prevedere che anche l'uso occasionale o episodico di sostanze cannabinoidi sono causa di permanente non idoneita', in ragione dell'esigenza di avere adeguate garanzie che il personale preposto alla navigazione aerea sia in possesso delle occorrenti condizioni psico-fisiche, avuto riguardo all'intrinseca natura pericolosa dell'attivita' di volo e alla specificita' e complessita' dei compiti di istituto da assolvere attraverso l'impiego di sistemi ed apparati d'arma sempre piu' sofisticati; Decreta: Art. 1. 1. La lettera b) dell'art. 4 dell'elenco annesso al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e' sostituita con la lettera b) riportata nell'allegato al presente decreto. Roma, 2 novembre 2007 Il Ministro: Parisi