IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»  e,  in  particolare,  le  disposizioni  del  capo  V
sull'accesso ai documenti amministrativi;
  Vista  la legge 11 febbraio 2005, n. 15, «Modifiche ed integrazioni
alla   legge  7 agosto  1990,  n.  241,  concernenti  norme  generali
sull'azione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 aprile
2006,  n.  184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in   materia   di   documentazione   amministrativa»   e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione    digitale   e   successive   modificazioni   e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
  Vista la delibera del Comitato di gestione del 28 maggio 2007;

                             Determina:

                               Art. 1.

                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1. L'Agenzia del territorio assicura il pieno esercizio del diritto
di  accesso,  le  cui  modalita'  restano  disciplinate  dal presente
regolamento,  emanato  in conformita' alle disposizioni contenute nel
capo  V  della  legge  n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 184/2006.
  2.  Il  diritto  di  accesso  si  esercita sugli atti che l'Agenzia
detiene,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa disposizione
di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15.
  3. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22,
comma 1,  lettera d), della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione
grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica o di qualunque altra
specie  del  contenuto  di  atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico  procedimento,  detenuti  da una pubblica amministrazione e
concernenti  attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura   pubblicistica   o   privatistica   della   loro   disciplina
sostanziale».
  4.   L'Agenzia  del  territorio  consente  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  anche  per  via  telematica,  in  applicazione  della
normativa  sull'Amministrazione digitale. L'accesso alle informazioni
trattate  mediante strumenti informatici avviene secondo le modalita'
previste nel presente regolamento.
  5.  Rimangono  ferme  le  particolari  disposizioni che regolano la
consultazione degli atti catastali e i registri immobiliari.