IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, le disposizioni del capo V sull'accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la delibera del Comitato di gestione del 28 maggio 2007; Determina: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. L'Agenzia del territorio assicura il pieno esercizio del diritto di accesso, le cui modalita' restano disciplinate dal presente regolamento, emanato in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006. 2. Il diritto di accesso si esercita sugli atti che l'Agenzia detiene, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15. 3. Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». 4. L'Agenzia del territorio consente l'accesso ai documenti amministrativi anche per via telematica, in applicazione della normativa sull'Amministrazione digitale. L'accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici avviene secondo le modalita' previste nel presente regolamento. 5. Rimangono ferme le particolari disposizioni che regolano la consultazione degli atti catastali e i registri immobiliari.