IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed
in  particolare  l'art.  3, comma 5, che prevede che gli Stati membri
adottino   «misure   adeguate   per  tutelare  i  clienti  finali  ed
assicurino,   in  particolare  ai  clienti  vulnerabili,  un'adeguata
protezione,  comprese  misure  atte  a  permettere  loro  di  evitare
l'interruzione delle forniture»;
  Visto   il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73,  recante misure
urgenti  per  l'attuazione  di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia, convertito con la legge
3 agosto  2007,  n.  125,  (di  seguito  la  legge n. 125/2007) ed in
particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo
economico,  su  proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di seguito: Autorita), stabilisce un regime di salvaguardia per
i  clienti  finali  che  abbiano autocertificato di non rientrare nel
regime  di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i
clienti  domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi
meno  di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10
milioni  di  euro  e che si trovano senza fornitore o che non abbiano
scelto il proprio fornitore;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  27 giugno  2007,  n.  156/2007,  recante  approvazione del Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica
di  maggior  tutela  e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007;
  Visto  il  documento  di consultazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007,
recante   orientamenti   per   la   regolazione   del   servizio   di
dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia
elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di
esecuzione dei contratti di fornitura;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  3 agosto  2007,  n.  207/2007,  trasmessa con nota del 2 ottobre
2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle procedure
concorsuali  per  l'aggiudicazione  del  servizio di salvaguardia per
aree  territoriali  ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge
n. 125/2007;
  Considerati  gli  esiti  della  consultazione  effettuata,  in data
18 ottobre  2007,  con le associazioni degli operatori di settore e i
soggetti istituzionali interessati;
  Considerato  che la direttiva 2003/54/CE individua il «fornitore di
ultima  istanza» come strumento a disposizione degli Stati membri per
garantire  la  continuita'  del  servizio  a  clienti temporaneamente
sprovvisti di un fornitore e che il servizio in parola risulta essere
svolto  nella  maggior  parte  degli  Stati  membri  dal distributore
presente nella specifica area territoriale;
  Considerato  che  il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal
legislatore  italiano, consente di contemperare le citate esigenze di
tutela  dei  clienti,  sotto il profilo della qualita' del servizio e
della   garanzia   della   fornitura,  con  quelle  di  tutela  della
concorrenza,  tenuto conto dell'assetto della distribuzione elettrica
sul territorio nazionale;
  Considerato   che   le   procedure  concorsuali  per  la  selezione
dell'esercente  il servizio di salvaguardia devono essere definite, a
norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse aree
territoriali   e  a  condizioni  che  incentivino  il  passaggio  dei
consumatori al mercato libero;
  Considerato  che, alla data di emanazione del presente decreto, non
sono  ancora  compiutamente  definite le modalita' per la regolazione
del   servizio   di  dispacciamento,  dei  servizi  di  trasmissione,
distribuzione  di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita
nei  casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura, con
particolare  riferimento  ai  casi  di morosita' da parte dei clienti
finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia;
  Ritenuto   opportuno   individuare,  ai  fini  della  tutela  della
concorrenza,  condizioni  e  requisiti  che favoriscano la piu' ampia
partecipazione  degli  operatori  alle  procedure  concorsuali, anche
attraverso   criteri  che  consentano  l'individuazione  di  aree  di
ampiezza inferiore a quanto proposto;
  Ritenuto  che,  in  relazione  alla  diversa  ampiezza  delle  aree
territoriale,  sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio ad
un  unico  esercente  di  area,  superando cosi' anche le difficolta'
connesse  all'assegnazione  a ciascun esercente dei punti di prelievo
da servire;
  Tenuto  conto  che  l'individuazione  delle  dimensioni  delle aree
territoriali  risponde  anche  all'esigenza di contenimento dei costi
del servizio e che il criterio della omogeneita' del numero dei punti
di  prelievo  di  cui  alla proposta possa considerare in alternativa
l'omogeneita'  rispetto  ai consumi, in modo da favorire una maggiore
partecipazione  alle  gare  attraverso la riduzione del rischio nella
formulazione dell'offerta;
  Ritenuto  che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere
all'esercente  sia preferibile sommare al valore dell'energia i costi
non  direttamente  funzione  di  prezzo,  in  tal modo rendendo anche
indipendente   la   remunerazione  dalla  capacita'  previsionale  di
mercato;
  Ritenuto  necessario,  ai fini della tutela del cliente finale, che
l'esercente  il servizio di salvaguardia sia selezionato tra soggetti
in  possesso di requisiti minimi in termini di competenza e capacita'
tecnico-economica di svolgere il servizio stesso;
  Ritenuto  opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia
affidata  ad  Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto indipendente
dai  soggetti  operanti  nelle  attivita'  di produzione e vendita di
energia elettrica;
  Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per gli
esercenti  il  servizio  di  salvaguardia,  risultanti  in esito alle
procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale, nel caso
in  cui  il  numero  dei  punti di prelievo dei clienti riforniti sia
molto piccolo e tale da non garantire la copertura dei costi fissi di
commercializzazione;
  Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' del servizio in
attesa   dell'espletamento   delle   procedure   concorsuali   e  del
trasferimento  dei  contratti dagli attuali esercenti la salvaguardia
ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle medesime procedure;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della  legge  n.  125/2007 le modalita' e i criteri per assicurare il
servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto.
  2.  La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia
da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali
e' stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia e' erogato
a  decorrere  dal  1° gennaio  di  ogni  periodo,  fatto salvo quanto
previsto all'art. 6, comma 4, per il primo periodo di applicazione.