A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore
il 16 novembre 2007 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al
CCNL del personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 e della
certificazione positiva resa dalla Corte dei conti il 28 novembre
2007 sull'attendibilita' dei costi quantificati per l'accordo
medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e bilancio, il giorno 29 novembre 2007, alle ore
10,30, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
Cgil (firmato);
Cisl (firmato);
Uil (firmato);
Confsal (firmato);
Cgu (firmato);
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL (firmato);
Cisl scuola (firmato);
Uil scuola (firmato);
SNALS-CONFSAL (firmato);
FED. NAZ. GILDA/UNAMS (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO
GIURIDICO 2006-09 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
Premessa
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme
di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di
precedenti, queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate,
sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora
esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto
dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio
giuridico 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, si applica
a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera
I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno
2007. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio
2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed e' valido dal 1°
gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto
legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro
trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto
dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la
procedura contrattuale di cui agli articoli 47 e 48 del decreto
legislativo n. 165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del
presente CCNL si intendono da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti
firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province
autonome di Trento e Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti
legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come
integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.