IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998,
n. 269;
  Vista  la  legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo
20;
  Visto  l'articolo  1,  comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d)
del   decreto-legge   18   maggio   2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno
2006;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle politiche per la famiglia in
data  23  gennaio  2007,  col  quale  e'  stato istituito il Comitato
interministeriale  di  coordinamento  per  la  lotta  alla pedofilia,
denominato "CICLOPE";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103,  recante  riordino  dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza  e  del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per  l'infanzia,  a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
  Sentito  il  parere  del  Garante  per  la  riservatezza  dei  dati
personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
  Preso  atto  che  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, non ha provveduto ad
esprimere il parere richiesto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8
ottobre 2007;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Osservatorio per il contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia
                              minorile

  1.   L'Osservatorio  per  il  contrasto  della  pedofilia  e  della
pornografia   minorile,   d'ora  in  poi  denominato  "Osservatorio",
istituito   presso   la   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri
dall'articolo  17,  comma  1-bis  della  legge 3 agosto 1998, n. 269,
opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.
  2.  L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e
le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni,  per  la  prevenzione  e la repressione dell'abuso e
dello sfruttamento sessuale dei minori.
  3. In particolare, l'Osservatorio:
    a)   acquisisce  dati  e  informazioni  a  livello  nazionale  ed
internazionale relativi alle attivita' svolte per la prevenzione e la
repressione  dell'abuso  e  dello  sfruttamento sessuale dei minori e
alle  strategie  di contrasto programmate e realizzate anche da altri
Paesi;
    b)  analizza,  studia  ed  elabora i dati forniti dalle pubbliche
amministrazioni;
    c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
    d)  informa  sull'attivita'  svolta,  anche attraverso il proprio
sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
    e)  redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo
delle  attivita'  svolte,  anche  ai fini della predisposizione della
relazione  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri presenta
annualmente  al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
    f)  predispone  il  Piano  nazionale  di  prevenzione e contrasto
dell'abuso  e  dello  sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone
all'approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la lotta alla
pedofilia.  Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale
per   l'infanzia   e   l'adolescenza,  predisposto  dall'Osservatorio
nazionale  per  l'infanzia  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
    g)  acquisisce  i dati inerenti le attivita' di monitoraggio e di
verifica  dei risultati, coordinandone le modalita' e le tipologie di
acquisizione ed assicurandone l'omogeneita';
    h)  partecipa,  a mezzo di suoi componenti designati dal capo del
Dipartimento  delle  politiche  per  la famiglia, all'attivita' degli
organismi  europei  e  internazionali competenti in materia di tutela
dei  minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei
minori.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alla premesse:

              - Il  testo  del  comma 3,  dell'art.  17,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
          12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  dell'art.  17, commi 1 e 1-bis della legge
          3 agosto   1988,   n.   269,   recante   «Norme  contro  lo
          sfruttamento  della  prostituzione,  della pornografia, del
          turismo  sessuale  in danno di minori, quali nuove forme di
          riduzione   in   schiavitu»,   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale del 10 agosto 1988, n. 185, e' il seguente:
              «Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da  95  a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella C  allegata  alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Il  testo  dell'art. 20, della legge 6 febbraio 2006,
          n.  38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo
          sfruttamento  sessuale  dei  bambini  e  la pedopornografia
          anche   a   mezzo   Internet»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente:
              «Art.  20.  - All'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
          269,  dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. E'
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il
          contrasto  della pedofilia e della pornografia minorile con
          il   compito   di  acquisire  e  monitorare  i  dati  e  le
          informazioni  relativi  alle  attivita', svolte da tutte le
          pubbliche   amministrazioni,   per   la  prevenzione  e  la
          repressione  della  pedofilia.  A  tale fine e' autorizzata
          l'istituzione  presso  l'Osservatorio di una banca dati per
          raccogliere,   con   l'apporto   dei   dati  forniti  dalle
          amministrazioni,   tutte   le  informazioni  utili  per  il
          monitoraggio  del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
          pari  opportunita'  sono  definite  la  composizione  e  le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati,   anche,   per   quanto   attiene   all'adozione  dei
          dispositivi  necessari  per  la sicurezza e la riservatezza
          dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui
          ai  commi da  95  a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella C  allegata  alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Il  decreto  di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
          legge  3 agosto  1998,  n.  269, introdotto dal comma 1 del
          presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.».
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 19,  lettera e)  e
          comma 22,  lett. d)  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n.
          181,  recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   e  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
              «19.  - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                (omissis);
                e) le   funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche   generazionali   nonche'   le   funzioni  di
          competenza  statale  attribuite  al  Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
          del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
          di  coordinamento  delle politiche a favore della famiglia,
          di  interventi  per  il  sostegno  della maternita' e della
          paternita',  di  conciliazione  dei  tempi  di lavoro e dei
          tempi  di  cura  della famiglia, di misure di sostegno alla
          famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
          all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia. La Presidenza
          del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
          e  delle  politiche  sociali  in  tutti i suoi rapporti con
          l'Osservatorio  nazionale  sulla famiglia e tiene informato
          il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  della relativa
          attivita'.   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          unitamente   al   Ministero   della  solidarieta'  sociale,
          fornisce   il   supporto   all'attivita'  dell'Osservatorio
          nazionale   per   l'infanzia  e  del  Centro  nazionale  di
          documentazione  e  di  analisi  per  l'infanzia di cui agli
          articoli 2  e  3  della  legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
          esercita  altresi'  le funzioni di espressione del concerto
          in  sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  in  materia di «Fondo di previdenza per le persone
          che  svolgono  lavori  di  cura non retribuiti derivanti da
          responsabilita'  familiari»,  di cui al decreto legislativo
          16 settembre 1996, n. 565;».
              «22.  -  Per  l'esercizio  delle funzioni trasferite ai
          sensi del comma 19:
                (omissis);
                d) quanto   alla   lettera e),   il   Presidente  del
          Consiglio    dei   Ministri   si   avvale,   tra   l'altro,
          dell'Osservatorio  per il contrasto della pedofilia e della
          pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
          legge 3 agosto 1998, n. 269.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 103, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
          luglio 2007, n. 169.
              - Il  testo  dell'art.  e  del  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».

          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17, commi 1 e 1-bis della
          legge  3  agosto  1998,  n.  269,  si  vedano  le note alle
          premesse.
              - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' il
          seguente:
              «Art.   1  (Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
          l'adolescenza). - 1. (Omissis).
              2.  L'osservatorio  predispone  ogni  due anni il piano
          nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
          e  lo  sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
          dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
          lo   sviluppo   dell'infanzia,   adottata  a  New  York  il
          30 settembre  1990,  con l'obiettivo di conferire priorita'
          ai   programmi  riferiti  ai  minori  e  di  rafforzare  la
          cooperazione  per  lo  sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
          piano  e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
          eta'   evolutiva  quale  strumento  di  applicazione  e  di
          implementazione   della   Convenzione   sui   diritti   del
          fanciullo,  fatta  a  New  York  il 20 novembre 1989 e resa
          esecutiva  con  legge  27 maggio  1991,  n.  176.  Il piano
          individua,  altresi',  le  modalita' di finanziamento degli
          interventi   da   esso   previsti,   nonche'  le  forme  di
          potenziamento  e di coordinamento delle azioni svolte dalle
          pubbliche  amministrazioni,  dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali.».