IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                    Determinazione dell'aliquota
                dell'addizionale regionale all'IRPEF
    1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche di seguito chiamata
addizionale   regionale   IRPEF,  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  atti-vita'  produttive,  revisione degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni  all'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina   dei  tributi  locali»  e  successive  modificazioni,  e'
determinata  per  i  soggetti  aventi  un  reddito imponibile ai fini
dell'addizionale  regionale  IRPEF  superiore ad euro 29.500,00 nella
misura dell'1,4 per cento.
    2.  Per  gli  anni  2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito
imponibile  ai  fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a
euro   29.500,00,  l'aliquota  dell'addizionale  regionale  IRPEF  e'
fissata  nella  misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3
dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    3.  Per  gli  anni  2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1
aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF
compreso   tra   euro   29.501,00   e   euro   29.650,00,  l'aliquota
dell'addizionale   regionale   IRPEF   e'   determinata,  in  termini
percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare
di  euro  29.235,00  e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale  IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota cosi' determinata e'
arrotondata  alla  quarta  cifra decimale; l'ultima cifra decimale e'
arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale
immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
    4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale
IRPEF  resta  confermata  nella percentuale dello 0,9 per cento per i
soggetti  aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'addizionale
regionale  IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a
carico,  ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917 «Approvazione del testo
unico  delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a
carico  di  piu'  soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica
solo  nel  caso  in  cui  la  somma  dei  redditi  imponibili ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00.
La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma e' innalzata
di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
    5.   Resta  altresi'  confermato  quanto  stabilito  dal  comma 5
dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.
    (Omissis).