IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  prevede  che  con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti con lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti
uniformi  e  gli  standard per la realizzazione dei mercati riservati
alla   vendita   diretta   degli   imprenditori  agricoli,  anche  in
riferimento  alla  partecipazione  degli  imprenditori agricoli, alle
modalita'  di  vendita  e  alla  trasparenza  dei  prezzi, nonche' le
condizioni  per  poter  beneficiare  degli  interventi previsti dalla
legislazione in materia;
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
  Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati
in  cui  gli  imprenditori  agricoli nell'esercizio dell'attivita' di
vendita  diretta  possano  soddisfare  le esigenze dei consumatori in
ordine  all'acquisto  di  prodotti  agricoli  che  abbiano un diretto
legame con il territorio di produzione;
  Ritenuto  che  tale  obiettivo  puo' essere raggiunto attraverso il
riconoscimento  dei  mercati  ai quali hanno accesso imprese agricole
operanti  nell'ambito  territoriale ove siano istituiti detti mercati
e/o   imprese   agricole  associate  a  quelle  operanti  nell'ambito
territoriale  nel  quale  siano  istituiti  detti  mercati  e  che si
impegnino  a  rispettare  determinati  requisiti  di  qualita'  e  di
trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attivita' di vendita;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso  nella  seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i
comuni,  attraverso  l'A.N.C.I.,  hanno  richiesto al Ministero delle
politiche   agricole   alimentari  e  forestali  di  provvedere  alla
realizzazione  di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica
ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Mercati riservati alla vendita diretta
                da parte degli imprenditori agricoli
  1.  In  attuazione  dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   sono  definite  le  linee  di  indirizzo  per  la
realizzazione  dei  mercati  riservati  alla vendita diretta da parte
degli  imprenditori  agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
ivi  comprese  le  cooperative  di  imprenditori  agricoli  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o
su  richiesta  degli  imprenditori singoli, associati o attraverso le
associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano
i  mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di
cui  al  presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in
ogni   loro   parte,  trascorsi  inutilmente  sessanta  giorni  dalla
presentazione, si intendono accolte.
  3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti,
su  area  pubblica,  in  locali aperti al pubblico nonche' su aree di
proprieta' privata.
  4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
nell'ambito  delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni
di  informazione  per i consumatori sulle caratteristiche qualitative
dei prodotti agricoli posti in vendita.