IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti
uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati
alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in
riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle
modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le
condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla
legislazione in materia;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati
in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attivita' di
vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in
ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto
legame con il territorio di produzione;
Ritenuto che tale obiettivo puo' essere raggiunto attraverso il
riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole
operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati
e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito
territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si
impegnino a rispettare determinati requisiti di qualita' e di
trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attivita' di vendita;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i
comuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla
realizzazione di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica
ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;
Decreta:
Art. 1.
Mercati riservati alla vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli
1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la
realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o
su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le
associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano
i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di
cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in
ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla
presentazione, si intendono accolte.
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti,
su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonche' su aree di
proprieta' privata.
4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni
di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative
dei prodotti agricoli posti in vendita.