IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di prevedere interventi di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni
militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica
l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa il programma
"Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono le
autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da
finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.