IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


                                e con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli»;
  Visto,  in  particolare, l'art. 35, che prevede che le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, tenuto conto delle proprie
esigenze  sanitarie  e  sulla  base di una approfondita analisi della
situazione   occupazionale,  individuino  con  cadenza  triennale  il
fabbisogno  dei  medici  specialisti  da  formare,  comunicandolo  al
Ministero  della  salute  ed  al  Ministero  dell'universita' e della
ricerca;
  Visti  gli  articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali all'atto dell'iscrizione alle
scuole   di   specializzazione  in  medicina  e  chirurgia  i  medici
specializzandi   stipulano   uno   specifico   contratto  annuale  di
formazione - specialistica;
  Considerato  che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica;
  Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  si provvede nei limiti delle
risorse  previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n.  428  e  dall'art.  1  del  decreto-legge  2 aprile  2001,  n. 90,
convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della  formazione  dei  medici  specializzandi,  incrementate  di  70
milioni  di  euro  per  l'anno  2006 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
7 marzo  2007,  che fissa il costo di ciascun contratto di formazione
specialistica  in  Euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso
ed in Euro 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
  Vista la nota n. prot. A00GRT/47665/125.010.002.003 del 16 febbraio
2006   con   la  quale  le  regioni  e  le  province  autonome  hanno
rappresentato per l'anno accademico 2006/2007 un fabbisogno di medici
specialisti pari a 7.003 unita';
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n.  3246  dell'8 settembre  2006,  con la quale e' stato trasmesso il
prospetto   di   riparto   dei   fondi  tra  le  Universita'  per  il
finanziamento  delle borse di studio per l'anno accademico 2005/2006,
da  cui  deriva  che  la disponibilita' delle risorse da destinare ai
contratti    di   formazione   specialistica   per   le   scuole   di
specializzazione  medica  nell'anno  accademico  2006/2007  e' pari a
complessivi euro 262.101.876,28;
  Considerato  che,  in base alle suddette disponibilita', unitamente
alle  risorse  messe  a  disposizione  dalla citata legge 23 dicembre
2005,  n. 266, e' possibile il finanziamento di n. 5.000 contratti di
formazione  specialistica, con uno scostamento in difetto di n. 2.003
contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle regioni e province
autonome con la citata nota del 16 febbraio 2006;
  Visto  l'Accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di   Trento   e  di  Bolzano,  del  18 aprile  2007,  concernente  la
determinazione  del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di
medici specialisti da formare per l'anno accademico 2006/2007, con il
quale  le  regioni  e le province autonome, preso atto delle limitate
risorse  economiche  rispetto  al  fabbisogno, hanno concordato sulla
necessita'  di garantire, in via prioritaria, le esigenze manifestate
da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nella predetta nota del
16 febbraio  2006,  adottando,  ove  possibile,  anche tale indirizzo
nella  determinazione  del  numero di contratti per singola scuola di
specializzazione,  nonche'  gli  ulteriori  criteri  esplicitati  nel
dispositivo del menzionato Accordo;
  Ritenuto di recepire il contenuto del succitato Accordo;
  Ritenuto  di  autorizzare  anche  per  l'anno accademico 2006/2007,
l'utilizzazione  di  risorse  finanziarie  comunque  acquisite  dalle
universita'  per  la stipula di contratti di formazione specialistica
aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
  Ritenuto  che  le regioni e le province autonome, ove non insistano
le  facolta'  di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono
attivare  apposite  convenzioni  con  universita' di altre regioni al
fine  di  destinare  contratti di formazione specialistica aggiuntivi
per  la  formazione  di  ulteriori  medici  specialisti  al  fine  di
corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma 4,  del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n. 368 il Ministero dell'universita' e
della   ricerca,   su  proposta  del  Ministero  della  salute,  puo'
autorizzare,  nel limite di un 10% in piu' del fabbisogno complessivo
per  ciascuna  specialita'  e della capacita' recettiva delle singole
scuole,  per  specifiche  esigenze  del Servizio sanitario nazionale,
l'ammissione alle scuole di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche  categorie,  in servizio in strutture sanitarie diverse da
quelle inserite nella rete formativa della scuola;
  Viste  le  note  in  data 19 dicembre 2006 prot. 25070; 14 novembre
2006,   n.   prot.   850/A  A.  6/13-7391;  6 marzo  2007,  n.  prot.
339/IX/88439   e   9 marzo   2007  n.  prot.  339/IX/94958  con  cui,
rispettivamente, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno
ed  il  Ministero degli affari esteri, hanno comunicato il numero dei
posti  da  riservare  nelle  scuole  di specializzazione alla Sanita'
militare,  alla  Polizia  di Stato ed ai medici stranieri provenienti
dai Paesi in via di sviluppo;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  definire  i  periodi  di  formazione
specialistica  che  i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito
dei  rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita'
italiane  e straniere, ai sensi del comma 6, dell'art. 40 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
  Tenuto  conto  che in sede del gia' citato Accordo, le regioni e le
province  autonome hanno convenuto sulla necessita' che detti periodi
di  formazione  all'estero  non  possano essere superiori ai diciotto
mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. E' recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano del 18 aprile 2007,
relativo  alla determinazione del fabbisogno ed alla ripartizione dei
contratti  di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle
risorse  economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di
specializzazione  di  medicina  e  chirurgia  per  l'anno  accademico
2006/2007.