Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio tutela Agnello di Sardegna, con sede in via Ragazzi del 99, n. 1 - 08100 Nuoro, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Agnello di Sardegna» riguarda in particolare il sistema di identificazione dei capi ovini e alcune precisazioni sul peso e sui tagli dell'agnello; Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico; Considerato altresi' che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Sardegna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Agnello di Sardegna» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.