IL DIRETTORE GENERALE
             della programmazione sanitaria dei livelli
               essenziali di assistenza e dei principi
                          etici di sistema
                           di concerto con


                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare
l'art.  5,  comma 1,  primo  periodo,  che  prevede  che  a decorrere
dall'anno  2008 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza  farmaceutica  territoriale, comprensiva sia della spesa
dei  farmaci  erogati  sulla  base della disciplina convenzionale, al
lordo  delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa  a  carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in
classe  «A»  ai  fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione
per  conto  e  la  distribuzione  in dimissione ospedaliera, non puo'
superare  a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14  per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato,
inclusi  gli  obiettivi  di piano e le risorse vincolate di spettanza
regionale  ed  al  netto  delle somme erogate per il finanziamento di
attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie;
  Visto,  altresi', il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5,
che  prevede  che il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio
sanitario  nazionale  per  la predetta assistenza farmaceutica, sia a
livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione,  e'  annualmente
determinato   dal   Ministero  della  salute,  entro  il  15 novembre
dell'anno  precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto
delle  disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
deliberato  dal  CIPE,  ovvero,  in  sua  assenza,  sulla  base della
proposta  di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre;
  Considerato  che  la  proposta di riparto delle risorse finanziarie
del  Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 e' stata trasmessa,
ai   fini   dell'acquisizione   dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni,  con  nota  prot.  n.  21759  del  15 ottobre c.a. con
l'individuazione  di  un  livello  di  finanziamento, cui parametrare
l'onere  a  carico  del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica  territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo
periodo  del richiamato decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   n.   222  del  2007,  pari  ad  euro
98.541.490.000,00;
  Tenuto   conto   che   il  predetto  livello  di  finanziamento  di
riferimento  e'  stato costruito sulla base delle complessive risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'anno 2008;
  Tenuto  conto  che,  in  considerazione  del  fatto  che  l'iter di
perfezionamento  della  predetta  Intesa non si e' ancora concluso, e
che  parimenti  non  si  e'  ancora  concluso  l'iter  legislativo di
approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, cui e'
collegata  l'individuazione  di  ulteriori risorse finanziarie per il
Servizio  sanitario  nazionale  per l'anno 2008, la proposta non puo'
essere   ancora   inviata  al  CIPE  per  l'adozione  della  prevista
deliberazione di riparto;
  Vista la nota prot.DGprog.4.24355 del 15 novembre 2007 con la quale
la  Direzione  generale  della  programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali   di  assistenza  e  dei  principi  etici  di  sistema  ha
provveduto, nelle more della conversione del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n.  159,  a  comunicare  all'AIFA  ed  alle regioni e province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  il  tetto  di spesa per l'anno 2008
riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni
e  province  autonome  ed  a  livello  nazionale,  quantificato nella
duplice  misura  del  14  per  cento  -  come  previsto nel testo del
predetto  decreto-legge,  con  le  modificazioni apportate in sede di
conversione  da  parte  del  Senato della Repubblica - e del 14,4 per
cento, cosi' come originariamente previsto dal decreto-legge citato;
  Ritenuto  di  procedere  comunque,  nelle  more del perfezionamento
dell'iter procedurale riferito alla proposta di riparto delle risorse
finanziarie  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  per l'anno 2008
nonche'  dell'iter  di  approvazione del disegno di legge finanziaria
per  l'anno  2008,  all'individuazione  del  tetto  di spesa riferito
all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2008, al fine di
consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento
nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di
competenza;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  2008,  il  valore assoluto dell'onere a carico del
Servizio    sanitario   nazionale   per   l'assistenza   farmaceutica
territoriale,  comprensiva  sia della spesa dei farmaci erogati sulla
base   della  disciplina  convenzionale,  al  lordo  delle  quote  di
partecipazione  alla  spesa  a  carico  degli  assistiti,  sia  della
distribuzione  diretta  di medicinali collocati in classe «A» ai fini
della  rimborsabilita',  inclusa  la  distribuzione  per  conto  e la
distribuzione  in  dimissione  ospedaliera, quantificato nella misura
del   14   per   cento   del   livello   finanziamento  cui  concorre
ordinariamente  lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate  di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per
il   finanziamento   di  attivita'  non  rendicontate  dalle  aziende
sanitarie,  cosi' come risulta dalla proposta di riparto del Ministro
della  salute del 15 ottobre 2007, suddiviso per le singole regioni e
province  autonome  ed  a  livello nazionale, risulta riportato dalla
tabella  allegata al presente decreto (tabella A), di cui forma parte
integrante.
  2. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di
propria pertinenza a norma del comma 1, provvedera' ad impartire alle
proprie  aziende  sanitarie  le  necessarie  istruzioni perche' possa
essere garantito il rispetto di tale tetto.
    Roma, 20 dicembre 2007

                        Il direttore generale
                   della programmazione sanitaria
                               Palumbo


                        Il direttore generale
                dei farmaci e dei dispositivi medici
                              De Giuli