IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64051 del 5 novembre 2007 con la quale la societa' Certottica Scarl con sede in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre 2007; Considerato che la societa' Certottica, soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. La societa' «Certottica Scarl» con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate: 1) dispositivi di protezione per gli occhi; 2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso.