IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visti in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto
Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai sensi dell'art. 303 del citato Codice delle
assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2007 la misura
del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di
garanzia per le vittime della caccia», da ciascuna impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita'
venatoria;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della caccia» per l'anno 2006, approvato dal Consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 26 settembre 2007;
Vista la lettera n. 09-07-009118 del 7 dicembre 2007 con la quale
l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da
versare al predetto Fondo per l'anno 2007 possa essere confermata
nella misura del 5%;
Ritenuta l'opportunita' di determinare per il 2007 la misura del
contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
Decreta:
Per l'anno 2007 il contributo di cui all'art. 303 del Codice delle
assicurazioni private, e' determinato nella misura del 5% dei premi
incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio
dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di
gestione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007
Il vice Ministro: D'Antoni