IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei
percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti
dall'amministrazione del Senato della Repubblica.
1.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette
all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai
quali sono corrisposti nell'anno 2006, somme e valori assoggettati a
ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.2. I dati fiscali nonche' i dati previdenziali relativi agli
iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli
elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro
trenta giorni dal termine previsto all'art. 4, comma 4-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nel
testo vigente alla data del 3 luglio 2006, utilizzando le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2007 semplificato, approvate con
provvedimento del 15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2007, n. 60.
2. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai
soggetti ai quali e' prestata assistenza fiscale.
2.1 L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna le buste
contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali e'
prestata assistenza fiscale nell'anno 2007, entro i termini e con le
modalita' previsti per la generalita' dei sostituti d'imposta ovvero
secondo le modalita' definite all'art. 3 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
3. Disposizioni finali.
3.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione del Senato della
Repubblica potranno essere concordati, tra la predetta
amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalita' di
trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4,
comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i
soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti nonche' dei dati previdenziali
relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.
Il presente provvedimento si rende altresi' necessario per la
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il provvedimento in esame e' emanato per la definizione del
contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni previa intesa
acquisita con l'amministrazione del Senato della Repubblica, con nota
del 14 novembre 2007, prot. n. 1949/RAG.
Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento,
concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e
valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 2006.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalita' di invio delle buste
contenenti i modelli 730-1, prodotte dai soggetti ai quali sia stata
prestata assistenza fiscale nell'anno 2007 da parte
dell'amministrazione del Senato della Repubblica.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art.
37);
decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40, del
18 febbraio 2004: trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati
fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione del Senato della
Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed
alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali e' stata
prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione,
relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
15 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla
Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2007, n. 60. Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione modello 770/2007 semplificato e 770/2007
ordinario, relativi all'anno 2006.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano