LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI su proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore; Premesso: 1. Che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002; 2. Che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti costituzionali il cui godimento la Commissione e' chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti; 3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai fini del giudizio di idoneita', onde superare il regime «provvisorio» dell'attuale regolamentazione; 4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha convocato il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, l'Unione delle camere penali italiane, l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana giovani avvocati e l'Associazione nazionale forense; 5. Che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina, nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi; 6. Che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria; 7. Che la proposta in parola e' stata notificata all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione delle camere penali italiane, all'Unione delle camere civili, all'Associazione italiana giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense; 8. Che, a seguito della notifica della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno trasmesso un «Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati» adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dall'Unione camere penali italiane, dall'Associazione nazionale forense, dall'AIGA nonche' dall'Unione nazionale delle camere civili per sollecitarne «un giudizio di conformita' ai principi dell'ordinamento in materia di astensione dall'attivita' giudiziaria»; 9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette associazioni per un incontro; 10. Che la suddetta audizione si e' svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla necessita' di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina; 11. Che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007; 12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del predetto parere; 13. Che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni dell'Assoutenti con le quali e' stata segnalata l'opportunita' della previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte dell'avvocato che intende aderire all'astensione; Considerato: 1. Che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lettera a), individua «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione», come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima; 2. Che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146/1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; 3. Che il comma 1 del citato art. 2-bis della legge n. 146/1990, cosi' come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza» del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di codici di autoregolamentazione che «devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore» a quello, tipico, di dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva» e debbono altresi' «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»; 4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene: l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1); la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 2, comma 2); la determinazione della durata massima nonche' la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4); l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6); 5. Che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, puo' trovare piu' adeguata soluzione, nell'ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell'astensione collettiva; 6. Che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attivita' giudiziaria si puo' ritenere coerente con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti; Dispone la comunicazione della presente delibera all'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione nazionale camere civili, all'Unione camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani avvocati, all'Associazione nazionale forense, al Ministro della giustizia nonche', ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone inoltre la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 13 dicembre 2007 Il presidente: Martone