LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
su  proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il
settore;
                              Premesso:
  1.  Che  le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono
attualmente  disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata
dalla   Commissione   con  delibera  n.  02/137  del  4 luglio  2002,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;
  2. Che   l'esperienza  applicativa  della  suddetta  disciplina  ha
dimostrato  come  la  stessa  possa  essere  migliorata  al  fine  di
realizzare    l'equo    contemperamento   tra   i   diversi   diritti
costituzionali il cui godimento la Commissione e' chiamata a tutelare
anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;
  3. Che,  peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare
le  organizzazioni  rappresentative  dell'Avvocatura  a dotarsi di un
codice  di  autoregolamentazione,  da  sottoporre alla Commissione ai
fini del giudizio di idoneita', onde superare il regime «provvisorio»
dell'attuale regolamentazione;
  4. Che,  allo  scopo,  la  Commissione  in  data 3 febbraio 2005 ha
convocato   il  Consiglio  nazionale  forense,  l'Organismo  unitario
dell'avvocatura  italiana,  l'Unione  delle  camere  penali italiane,
l'Unione   delle   camere  civili,  l'Associazione  italiana  giovani
avvocati e l'Associazione nazionale forense;
  5. Che,  nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005,
si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi
di   rappresentanza   dell'Avvocatura  a  predisporre  un  codice  di
autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio
ed   eteronomo   della   regolamentazione  vigente,  sia  i  problemi
determinati  da  alcuni  punti  controversi  dell'attuale disciplina,
nessuna  notizia  successivamente perveniva circa gli intendimenti di
tali organismi;
  6. Che  la  Commissione  ritenendo, pertanto, di dover procedere ad
una  revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con
delibera  n.  07/26  del  25 gennaio  2007,  ai  sensi  dell'art. 13,
lettera a)  della  legge  n.  146/1990  e  successive  modifiche, una
proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;
  7. Che  la  proposta  in  parola  e' stata notificata all'Organismo
unitario  dell'avvocatura  italiana,  all'Unione  delle camere penali
italiane,  all'Unione  delle camere civili, all'Associazione italiana
giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense;
  8. Che,  a  seguito  della  notifica  della proposta da parte della
Commissione,  i  predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura
hanno  trasmesso  un «Codice di autoregolamentazione delle astensioni
dalle  udienze  degli  avvocati»  adottato,  in  data  4 aprile 2007,
congiuntamente,  dall'Organismo  unitario  dell'avvocatura  italiana,
dall'Unione   camere  penali  italiane,  dall'Associazione  nazionale
forense,  dall'AIGA nonche' dall'Unione nazionale delle camere civili
per   sollecitarne   «un   giudizio   di   conformita'   ai  principi
dell'ordinamento    in    materia    di   astensione   dall'attivita'
giudiziaria»;
  9. Che,  pertanto,  la  Commissione, esaminato il testo del codice,
ritenuto  di  dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune
osservazioni  e  proposte  di  modifica,  ha  convocato  le  predette
associazioni per un incontro;
  10. Che  la  suddetta  audizione si e' svolta il 19 settembre 2007,
con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di
opinioni,  tra  i  rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla
necessita' di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;
  11. Che,  pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di
rappresentanza  dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il
predetto  codice  del  4 aprile  2007  modificato a seguito di quanto
emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;
  12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il
Codice  di  autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli
avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al
decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne
il  parere,  come  prescritto  dall'art.  13,  lettera a),  legge  n.
146/1990,  come  modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali
organizzazioni  il  termine  del  26 novembre  2007  per  l'invio del
predetto parere;
  13. Che,  in  data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni
dell'Assoutenti  con le quali e' stata segnalata l'opportunita' della
previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione
diretta  e  preventiva  verso  il  cliente da parte dell'avvocato che
intende aderire all'astensione;
                            Considerato:
  1.  Che  la  legge  n.  146/1990,  all'art. 1, comma 1, lettera a),
individua   «l'amministrazione   della   giustizia,  con  particolare
riferimento  ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed
a  quelli  cautelari  ed  urgenti,  nonche'  ai  processi  penali con
imputati   in   stato  di  detenzione»,  come  un  servizio  pubblico
essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;
  2. Che,  successivamente,  la  legge  n.  83/2000  ha espressamente
incluso,  nell'art.  2  (divenuto art. 2-bis della legge n. 146/1990)
nel  campo  di  applicazione  della  normativa in questione, anche le
astensioni   collettive   dalle   prestazioni  poste  in  essere  dai
professionisti;
  3. Che  il  comma 1  del citato art. 2-bis della legge n. 146/1990,
cosi'  come  novellata  dalla  menzionata legge di riforma n. 83/2000
prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a
consentire  l'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili»  di cui
all'art.  1,  ed  afferma  che la Commissione «promuove l'adozione da
parte  delle  associazioni  e  degli organismi di rappresentanza» del
lavoro  autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di
codici  di autoregolamentazione che «devono in ogni caso prevedere un
termine  di  preavviso  non  inferiore»  a  quello,  tipico, di dieci
giorni,  nonche'  l'indicazione  della  durata  e  delle  motivazioni
dell'astensione  collettiva»  e  debbono altresi' «assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al
comma 2 dell'art. 1»;
  4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:
    l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» nonche' la
previsione  di  precisi  obblighi  di  comunicazione delle astensioni
(art. 2, comma 1);
    la  fissazione  del  termine  per  la  comunicazione della revoca
dell'astensione (art. 2, comma 2);
    la  determinazione  della durata massima nonche' la previsione di
un  intervallo  di  tempo  tra  il  termine finale di un'astensione e
l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);
    l'individuazione  analitica  delle  prestazioni indispensabili da
garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6);
  5. Che  il  rilievo  formulato da Assoutenti, in quanto relativo al
rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, puo'
trovare    piu'   adeguata   soluzione,   nell'ambito   delle   norme
deontologiche  che  regolano  la professione forense e non in sede di
regolamentazione generale dell'astensione collettiva;
  6. Che  pertanto  l'insieme  delle  norme  contenute  nel codice di
autoregolamentazione  in  ordine  ai  vari profili dell'esercizio del
diritto  degli  avvocati  di astenersi dalle udienze e dall'attivita'
giudiziaria  si  puo'  ritenere coerente con le regole della legge n.
146/1990   e   successive  modifiche  nonche'  con  gli  orientamenti
applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;
                            Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come  modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n. 83, il codice di
autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera  all'Organismo  unitario
dell'avvocatura   italiana,   all'Unione   nazionale  camere  civili,
all'Unione  camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani
avvocati,  all'Associazione  nazionale  forense,  al  Ministro  della
giustizia  nonche', ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n.
146/1990  e  successive  modifiche,  ai Presidenti delle Camere ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
    Roma, 13 dicembre 2007
                                               Il presidente: Martone