IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 giugno  1996,  n.  367, recante
disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale   in   fondazioni   di   diritto   privato,   e   successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   11 novembre   2003,   n.   310,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  1, comma 5, in forza del
quale  la  Fondazione  lirico-sinfonica  Petruzzelli e Teatri di Bari
concorre  al  riparto  ordinario  delle  risorse assegnate al settore
delle fondazioni lirico-sinfoniche a decorrere dall'anno 2010;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Criteri generali e percentuali di ripartizione

  1. La  quota  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo destinata alle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  ai  sensi  dell'art.  24  del decreto
legislativo  29 giugno  1996,  n.  367,  come modificato dall'art. 1,
comma 1148, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicato
come  «decreto  legislativo»,  e'  attribuita sulla base dei seguenti
criteri:
    a) e'  determinata  nel 65 per cento della quota una sub-quota da
erogare  in  considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli
organici  funzionali  approvati,  con  esclusivo riferimento a quelli
derivanti  dal  minimo  tabellare  previsto  dal contratto collettivo
nazionale di lavoro;
    b) sono  determinate,  in  relazione alla lettera a) che precede,
due  frazioni  pari  ciascuna al 2 per cento della medesima sub-quota
finalizzate  alla  considerazione degli interventi di riduzione delle
spese;
    c) e'  determinata  nel 25 per cento della quota una sub-quota da
erogare  in  considerazione  dei  costi  di  produzione derivanti dai
programmi  di  attivita' offerta da ciascuna fondazione nell'anno cui
afferisce  la  ripartizione,  sulla base di indicatori di rilevazione
della produzione;
    d) e'  determinata  nel 10 per cento della quota una sub-quota da
erogare in considerazione della qualita' artistica dei programmi.