IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Scintei Cristian, nato a Iasi (Romania)
l'8 marzo  1970,  cittadino romeno, diretta ad ottenere, sensi l'art.
12 decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale  n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  «Inginer»,  conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inginer  in  profilul metalurgic specializarea deformari plastice si
tratamente  termice»  conseguito  presso la «Universitatea Tecnica gh
Asachi» 15 settembre 1994;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 13 settembre 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - Sezione A, settore industriale - e quella
di  cui  e'  in  possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno
richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
    1) scienza delle costruzioni (scritta e orale);
    2)  ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure,
a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Scintei  Cristian,  nato a Iasi (Romania) l'8 marzo 1970,
cittadino  romeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.
  Il  riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al
superamento  di  una  prova  attitudinale  orale,  le  modalita'  di'
svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte
integrante del presente decreto.