IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Lesnikova  Elena,  nata  a Ussr il
3 giugno  1969,  cittadina  russa,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.  12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento
del   titolo   accademico  professionale,  di  cui  e'  in  possesso,
conseguito  in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Ingegnere  metallurgico  con la specializzazione di fonderia dei
metalli  ferrosi  e  non  ferrosi»  conseguito  presso l'«Universita'
tecnica statale di Lipetsk» in data 4 giugno 1991;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  -  professionale della richiedente non appare completa ai
fini  dell'iscrizione  all'albo degli ingegneri - Sezione A - settore
industriale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto
sia  necessaria  l'applicazione di misure compensative nelle seguenti
materie: (scritte e orali):
    1) impianti tecnici;
    2) costruzioni di macchine e solo orale ordinamento e deontologia
professionale;
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

                              Decreta:

                                Art. 1.

  Alla  sig.ra  Lesnikova  Elena,  nata  a  Ussr  il  3  giugno 1969,
cittadina  russa,  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione  A  settore  industriale,  e  l'esercizio della
professione in Italia.