IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingegnere metallurgico con la specializzazione di fonderia dei metalli ferrosi e non ferrosi» conseguito presso l'«Universita' tecnica statale di Lipetsk» in data 4 giugno 1991; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica - professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti tecnici; 2) costruzioni di macchine e solo orale ordinamento e deontologia professionale; Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.