IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, da «Certiquality srl» con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4; Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995; Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alle attivita' di controllo in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Ritenuto che le attivita' di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Certiquality srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «Certiquality srl», con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4, e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.