IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Traning, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento, la Certificazione e la Tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il Regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE; Viste le Regole II/1, II/2, II/3 e II/4 della Convenzione STCW nella sua versione aggiornata e le Sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3 e A-II/4 del codice STCW con le quali vengono stabilite le conoscenze minime necessario per il conseguimento delle abilitazioni di Ufficiale di navigazione; Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri; Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT; Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT e di Comune di guardia in coperta; Viste le Regole III/1, III/2, III/3 e III/4 della Convenzione STCW nella sua versione aggiornata e le Sezioni A-III/1, A- III/2, A-III/3 e A-III/4 del codice STCW con le quali vengono stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle abilitazioni di Ufficiale di macchina; Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw; Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw e di Comune di guardia in macchina. Visti gli articoli 282, 283 e 297 del Regolamento al Codice della Navigazione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007 concernente le qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1986 concernente modificazioni ai programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di Capitano di lungo corso, Aspirante Capitano di lungo corso, Capitano di macchina e di Aspirante Capitano di macchina; Visti il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; il decreto ministeriale 4 aprile 1987, e successive modificazioni, recante l'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, recante l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, recante l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A., il decreto direttoriale 19 giugno 2001 istitutivo del corso Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (P.S.S.R,) il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del corso di addestramento Radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio, il decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni concernente il rilascio dell'attestato di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid) a bordo delle navi mercantili; Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1997 del Ministero della salute con il quale sono stati istituiti i certificati di Primo soccorso sanitario (First Aid) e quello di Assistenza medica (Medical care); Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 recante il Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali per il diporto; Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con il quale si attribuiscono ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche le competenze in materia di emanazione degli atti normativi; Considerata la necessita' di adeguare i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali, sia per il settore di macchina che di coperta, agli emendamenti della Convenzione STCW nella sua versione aggiornata; DECRETA Articolo 1 Programmi di esame 1. Sono approvati i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali per il settore di coperta di seguito elencate: a) Ufficiale di navigazione; b) Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri; c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT; d) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; e) Comune di guardia in coperta. 2. Sono approvati i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali per il settore di macchina di seguito elencate: a) Ufficiale di macchina; b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw; c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw; d) Comune di guardia in macchina. 3. E' approvato i1 programma di esame per i marittimi in possesso dell'abilitazione professionale STCW di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT e di Ufficiale di navigazione che intendano condurre unita' da diporto dotate di propulsione velica.