IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
l'art.  23  che  prevede  disposizioni  per l'uso del contrassegno di
Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5
in   cui   sono  confezionati  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita (D.O.C.G.);
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni
sulle  caratteristiche,  la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed
il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per
i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
  Visti  i  decreti  ministeriali  13 giugno 2006, 28 dicembre 2006 e
6 luglio 2007, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
151  del 1° luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2007   e   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16 luglio  2007,
concernenti  la  modifica  del citato decreto ministeriale 8 febbraio
2006;
  Viste  le  istanze  pervenute  dall'Unione italiana delle camere di
commercio  I.A.A.  e  dalla  Confederazione  nazionale  dei  consorzi
volontari  per  la tutela delle DOC, intese ad ottenere una ulteriore
proroga  del  termine  per  lo  smaltimento delle fascette stampate e
distribuite  in base alle preesistenti disposizioni, al fine di poter
consentire il definitivo smaltimento delle giacenze delle fascette in
questione,  consentendo  altresi'  agli  imbottigliatori  interessati
l'utilizzo  delle  stesse  fascette detenute, per le relative partite
certificate DOCG, fino al loro completo esaurimento;
  Ritenuto    opportuno    accogliere    le    predette   istanze   e
conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato
decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  I  commi 2  e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio
2006,  cosi' come modificati dai decreti ministeriali 13 giugno 2006,
28 dicembre  2006  e  6 luglio  2007  richiamati  in  premessa,  sono
sostituiti dal seguente testo:
    «2.  Le  scorte di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato
per i vini a D.O.C.G., stampate e distribuite in base alle previgenti
disposizioni,  detenute  dalle  competenti  camere di commercio o dai
consorzi  di tutela, potranno essere distribuite agli imbottigliatori
interessati  fino  al  completo  smaltimento  delle  scorte medesime,
previa    comunicazione   all'Ufficio   competente   per   territorio
dell'Ispettorato   centrale  per  il  controllo  della  qualita'  dei
prodotti agroalimentari dei quantitativi di fascette rilasciate per i
corrispondenti quantitativi delle partite D.O.C.G. certificate.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2008
                                               Il Ministro: De Castro